Sentenza del 30/04/2018 n. 1978 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Estinzione società di persone - Rettifica del reddito dei singoli soci - Ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la possibilità di rettificare il loro reddito personale dopo la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione. Sostenevano, in particolare, che l'estinzione della società impedisse di accertare una maggiore quota di partecipazione e, per effetto della trasparenza fiscale, di rideterminare il reddito imputabile ai singoli soci.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha ritenuto che la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione non impediscano all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito dei singoli soci, sulla base della maggiore quota di partecipazione accertata nei loro confronti. È stato quindi confermato il principio secondo cui l'accertamento del reddito dei soci può essere effettuato anche successivamente all'estinzione della società, in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata (sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013).
Norme richiamate
Principio di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione; pertanto, una maggiore quota accertata può comportare la rettifica del reddito personale del socio.
Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società
L'estinzione della società non elimina la possibilità di accertare e rettificare obbligazioni tributarie riferibili ai soci, quando l'accertamento riguarda il reddito loro personalmente imputabile.
Cassazione, sentenze nn. 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013
La giurisprudenza richiamata conferma che l'estinzione della società di persone non costituisce un impedimento alla rettifica del reddito dei singoli soci.
Massime di principio
- La cancellazione e l'estinzione di una società di persone non rendono automaticamente intangibili le posizioni fiscali dei soci.
- L'Amministrazione finanziaria può accertare una diversa quota di partecipazione e rideterminare, di conseguenza, il reddito imputabile a ciascun socio.
- Per valutare la legittimità della rettifica occorre verificare il fondamento dell'accertamento della maggiore quota e il rispetto delle garanzie procedurali, non soltanto la data di estinzione della società.
- Gli ex soci possono quindi ricevere accertamenti personali anche dopo l'estinzione della società, in quanto la pretesa fiscale riguarda il reddito loro attribuito e non necessariamente un'obbligazione ancora intestata alla società.
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