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Sentenza

Sentenza del 14/03/2022 n. 8189 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della CTR che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato gli avvisi di accertamento Tarsu 2004 per le società per la parte eccedente il 40% della tassa, ritenendo che sussistesse il diritto alla riduzione prevista dalla legge a causa del mancato svolgimento o del grave disservizio del servizio comunale di raccolta rifiuti nella zona. Il Comune deduce che la riduzione non poteva essere riconosciuta poiché le società, insediate dal 1998, non avevano mai presentato la denuncia prevista dal D.Lgs. n.507/1993, art.70, violando l'obbligo di buona fede e ostacolando la pianificazione del servizio; censura inoltre omissione di decisione e omesso esame di fatto decisivo da parte della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato il principio secondo cui la riduzione della tassa (fino al 40%) prevista dagli artt. 62 e 59 del D.Lgs. n.507/1993 opera in modo oggettivo quando il servizio di raccolta, pur istituito, non sia di fatto prestato o sia prestato in grave violazione del regolamento, indipendentemente dall'avvenuta presentazione della denuncia prevista dall'art.70. La mancata denuncia resta sanzionabile (art.76) e può incidere sull'opponibilità di specifiche cause di esonero previste dall'art.62, comma 2, ma non preclude la riduzione commutativa per l'impossibilità di fruire del servizio. La CTR aveva infatti esaminato e respinto l'eccezione del Comune; la Cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi (violazione/errata applicazione di norme, violazione art.112 c.p.c. e omesso esame di fatto). Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.000,00 oltre oneri) e ad eventuale ulteriore contributo unificato secondo la normativa citata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

    Il presupposto impositivo è la mera occupazione o detenzione di locali idonei a produrre rifiuti; l'elenco di cause esonerative è opponibile al Comune solo se risultante dalla denuncia prevista dall'art.70, ma non esclude la riduzione oggettiva per mancata raccolta.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59

    Disciplina del servizio di nettezza urbana e del regolamento comunale: la riduzione tariffaria è prevista quando il servizio, istitutito, non è reso o è reso in grave violazione del regolamento.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    Stabilisce l'obbligo di denuncia dei locali tassabili; la mancata presentazione rende inopponibili al Comune alcune cause di esclusione dell'imposta ma non impedisce il riconoscimento della riduzione per mancata fruizione del servizio.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, commi 5 e 6

    Previsioni di riduzioni tariffarie in particolari ipotesi; confermano che alcune riduzioni richiedono denuncia, ma la riduzione oggetto della controversia ha natura oggettiva e autonoma.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comma 1

    Pone la sanzione amministrativa per l'omessa presentazione della denuncia; la sanzione è autonoma e applicabile anche se la riduzione tariffaria viene riconosciuta.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    Citata dal Comune in relazione all'obbligo di buona fede del contribuente; la Corte ha ritenuto che la mancata denuncia non possa precludere la riduzione oggettiva prevista dalla legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata nella parte dispositiva relativa al pagamento delle spese e del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La riduzione della tassa per mancata raccolta o per grave disservizio (fino al 40% della tariffa) ha natura oggettiva: si applica quando il servizio, pur istituito, non è di fatto reso o è reso in grave violazione del regolamento, indipendentemente dalla responsabilità o colpa dell'ente prestatore.
  • La mancata presentazione della denuncia prevista dall'art.70 D.Lgs. n.507/1993 non esclude automaticamente il diritto alla riduzione per mancata fruizione del servizio; essa ha effetto principalmente sull'opponibilità di specifiche cause di esonero previste dall'art.62, comma 2.
  • L'omissione della denuncia resta comunque sanzionabile (art.76) e può comportare obblighi aggiuntivi a carico del contribuente, ma la sanzione non sostituisce o impedisce il riequilibrio tariffario previsto dalla norma quando ricorrono i presupposti oggettivi.
  • In giudizio, il difetto di denuncia può essere valutato e ritenuto irrilevante ai fini della riduzione se il giudice accerta l'effettivo mancato svolgimento o il grave disservizio del servizio di raccolta; il Comune deve comunque provare l'effettiva erogazione conforme al regolamento.
  • Per casi analoghi, la verifica principale riguarda l'effettiva prestazione del servizio (distanze, capacità contenitori, frequenza): se emerge una situazione di persistente non fruibilità o violazione grave del regolamento, la riduzione è giustificata anche in assenza di denuncia.

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