Cassazione Penale, Sentenza n. 5465/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la misura relativa al denaro sequestrato, denunciandone l'illegalità della presunta confisca: sosteneva che non era provata la provenienza illecita delle somme né alcun nesso con il reato a lui ascritto (detenzione ai fini di spaccio di 7,5 g di eroina e 4,33 g di cocaina). Chiedeva quindi l'annullamento della misura patrimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano non avesse disposto la confisca ma solamente il sequestro conservativo della somma di euro 575,00 a garanzia del pagamento della multa (in applicazione degli artt. 316 e 317 c.p.p.), motivato dal concreto pericolo che, per le precarie condizioni economiche dell'imputato, venisse meno la garanzia del pagamento. Poiché il ricorso censurava una confisca non pronunciata, la censura è risultata non concludente e il ricorso inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel caso di specie è la base per la sentenza di condanna con pena concordata dal Tribunale su richiesta dell'imputato.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Disposizione del testo unico stupefacenti relativa a sanzioni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; norma sostanziale del reato per cui l'imputato è stato condannato.
artt. 316 e 317 cod. proc. pen.
Norme sul sequestro conservativo e sulle garanzie per l'esecuzione delle pene pecuniarie: il Tribunale ha applicato tale misura per assicurare il pagamento della multa, non trattandosi di confisca.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca: richiamata nel ricorso dal ricorrente ma la Corte osserva che la confisca prevista dall'art. 240 non è stata effettivamente disposta dal giudice di merito, perciò la censura era non pertinente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Distinguere sempre fra sequestro conservativo (misura cautelare volta a garantire il pagamento di una pena pecuniaria) e confisca (sanzione definitiva che richiede accertamento sulla provenienza illecita): le censure devono mirare al provvedimento effettivamente adottato dal giudice di merito.
- In cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure non pertinenti al provvedimento realmente adottato possono rendere il ricorso inammissibile.
- Se si contesta la provenienza illecita di somme, è necessario che il giudice di merito abbia pronunciato una confisca; se invece è stato disposto solo un sequestro a garanzia, la controversia va impostata sui presupposti e sulle esigenze che giustificano quel sequestro (es. concretezza del pericolo di perdita della garanzia).
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e talvolta il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; vale la pena valutare attentamente la fondatezza procedurale del motivo prima di proporre ricorso in cassazione.
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