Sentenza n. 289/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, 4 luglio 2025, n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato la sanzione disciplinare della destituzione dall’Amministrazione della pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, già comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 e l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto tardivo l’avvio del procedimento disciplinare. Secondo l’appellante, la sentenza di patteggiamento irrevocabile era stata trasmessa il 23 ottobre 2023 al Ministero dell’Interno e alla Questura per finalità di prevenzione generale e non disciplinari, ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge n. 113 del 2018, senza che dal documento fosse riconoscibile l’appartenenza dell’imputato alla Polizia di Stato. La conoscenza qualificata della sentenza, secondo l’Amministrazione, sarebbe stata acquisita soltanto il 6 febbraio 2024, quando la cancelleria l’aveva trasmessa al reparto presso cui il dipendente prestava servizio; la contestazione degli addebiti del 26 aprile 2024 sarebbe quindi intervenuta entro il termine previsto dalla legge. L’appellato ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, che aveva individuato nel 23 ottobre 2023 il momento della conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile e aveva ritenuto decorso il termine decadenziale di 120 giorni.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737 del 1981, il termine per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato decorra dalla conoscenza qualificata, legalmente certa e integrale, della sentenza penale irrevocabile da parte dell’Amministrazione. Nel caso concreto, tale conoscenza si era perfezionata il 23 ottobre 2023, quando la copia integrale della sentenza di patteggiamento, già irrevocabile dal 1° ottobre 2023, era stata trasmessa via PEC al Ministero dell’Interno e alla Questura competente. La circostanza che la trasmissione fosse avvenuta per finalità di prevenzione generale e di eventuale proposta di misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge n. 113 del 2018, anziché per finalità disciplinari o ai sensi dell’art. 154-ter disp. att. c.p.p., non escludeva l’idoneità della comunicazione a determinare la conoscenza qualificata. Né rilevava che la sentenza fosse stata successivamente trasmessa, il 6 febbraio 2024, al reparto di servizio del dipendente: l’organizzazione interna dell’Amministrazione non può spostare il dies a quo quando l’atto sia già pervenuto all’organo amministrativo competente e in forma integrale. La Questura, inoltre, era già stata informata dell’esercizio dell’azione penale nei confronti del dipendente, sicché avrebbe dovuto verificare diligentemente la riconducibilità della sentenza a un proprio appartenente e inoltrarla agli uffici competenti. Poiché la contestazione degli addebiti era stata notificata il 26 aprile 2024, oltre 120 giorni dopo il 23 ottobre 2023, il procedimento disciplinare era tardivo e l’Amministrazione era decaduta dal potere disciplinare. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori profili relativi all’idoneità del patteggiamento ai fini disciplinari e al computo dei voti della commissione di disciplina. Le spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico delle amministrazioni appellanti.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.P.R. n. 737/1981
Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.
Il termine di 120 giorni decorre dalla conoscenza qualificata, legalmente certa e integrale, della sentenza penale irrevocabile da parte dell’Amministrazione; la nozione di pubblicazione coincide con quella di conoscenza qualificata.
art. 27, comma 1, d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018
per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
La trasmissione della sentenza alla Questura per finalità di prevenzione generale, anche se non eseguita per finalità disciplinari, è idonea a determinare la conoscenza qualificata dell’Amministrazione quando contiene integralmente una sentenza irrevocabile.
art. 154-ter disp. att. c.p.p.
La mancata comunicazione della sentenza ai sensi di tale disposizione non impedisce la decorrenza del termine disciplinare quando l’Amministrazione abbia comunque acquisito, con modalità legalmente certe, la copia integrale della sentenza irrevocabile.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento sostiene l’esigenza di individuare un dies a quo certo e oggettivo, bilanciando il diritto del dipendente a non restare indefinitamente esposto al procedimento disciplinare con l’esigenza dell’Amministrazione di esercitare tempestivamente il potere sanzionatorio.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellato.
Massime di principio
- Per il personale della Polizia di Stato, il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737 del 1981 decorre dalla conoscenza qualificata, legalmente certa e integrale, della sentenza penale irrevocabile da parte dell’Amministrazione, non necessariamente dalla comunicazione effettuata per finalità disciplinari.
- La trasmissione di una copia integrale di una sentenza penale irrevocabile alla competente articolazione dell’Amministrazione per finalità diverse da quelle disciplinari, compresa la prevenzione generale dei reati, è idonea a far decorrere il termine per l’avvio del procedimento disciplinare, se consente all’Amministrazione di conoscere con certezza i fatti e la loro riconducibilità al dipendente.
- L’organizzazione interna dell’Amministrazione e la successiva trasmissione della sentenza all’ufficio o reparto presso cui il dipendente presta servizio non spostano il dies a quo quando la sentenza irrevocabile sia già stata comunicata integralmente all’Amministrazione e all’organo competente all’avvio dell’azione disciplinare.
- Ricevuta una sentenza penale integrale e irrevocabile, l’Amministrazione deve svolgere una verifica diligente della possibile riconducibilità dei fatti a propri dipendenti e assicurare le necessarie comunicazioni interne; l’inerzia o il ritardo degli uffici non può pregiudicare il dipendente mediante lo spostamento del termine decadenziale.
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