Cassazione Penale, Sentenza n. 36178/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma in appello della condanna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lamentate violazioni di legge, vizi procedurali e di motivazione: in particolare la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello (contestata l'esecuzione ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, e art.161, comma 4 c.p.p. per assenza di tentativo al domicilio eletto), e il mancato riconoscimento del beneficio previsto dal quinto comma dell'art.73 D.P.R. n.309/1990 e di una pena più mite tenuto conto delle condizioni personali dell'imputato (assenza di dimora, lavoro e reddito).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto correttamente eseguita la notifica (relata indicava notifica a mezzo PEC e invio di raccomandata al domicilio eletto); ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Tuppi) secondo cui il difetto di notifica costituisce nullità di regime intermedio, non sanata dall'inerzia solo se eccepita tempestivamente, e qui il difensore non ha sollevato nulla in udienza. Quanto al merito, la Corte di merito ha adeguatamente valutato gli elementi indicativi della destinazione a spaccio (quantità: 17 stecche di hashish e 13 bustine di marijuana, vendita in luogo pubblico e in pieno giorno, denaro contante in tagli piccoli compatibile con il prezzo della sostanza), motivando il diniego del beneficio del comma 5 dell'art.73 DPR 309/1990 e il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche. La pena (2 anni e 6 mesi) è stata fissata in misura prossima al minimo edittale e non è sindacabile in questa sede. La corte ha inoltre ritenuto giustificata la confisca allargata del denaro ex art.85-bis D.P.R. 309/1990 dato lo status personale dell'imputato (senza fissa dimora, senza lavoro e reddito). Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
art. 157, comma 8-bis c.p.p.
consente modalità di notifica (anche mediante PEC) indicate nella relata; la Corte ha ritenuto valida la notifica al ricorrente sia tramite PEC sia con raccomandata al domicilio eletto
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
regola le ulteriori modalità di notificazione agli imputati; in combinato con l'art.157 è stata considerata rispettata la forma di notifica per l'appello
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990
non applicazione della pena più mite quando gli elementi fattuali (quantità, modalità, denaro) indicano finalità di spaccio; la Corte territoriale ha motivato il diniego valutando i parametri richiesti dalla giurisprudenza
D.P.R. n. 309/1990, art. 85-bis
art. 85-bis D.P.R. 309/1990
consente la confisca allargata di denaro ritenuto provento o prezzo dell'illecito; la Corte ha ritenuto giustificata la confisca alla luce dell'assenza di mezzi leciti e della compatibilità del contante con il prezzo della droga
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina l'addebito delle spese processuali; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso
Sentenza SS.UU. Tuppi
SS.UU., n. 58120 del 22/06/2017 (Rv. 271771 e 271772)
principio secondo cui il difetto di notifica integra una nullità di regime intermedio; la mancata tempestiva eccezione in udienza da parte del difensore può comportare l'irrilevanza della doglianza
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020 (Suriano); Sez. 2, n. 36104 del 27/02/2017 (Mastro); Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa)
citate come principi sul corretto apprezzamento degli elementi per escludere benefici e sulla non sindacabilità, in Cassazione, della determinazione della pena entro limiti prossimi al minimo edittale
Massime di principio
- La notifica dell'atto (anche quella di fissazione dell'udienza d'appello) eseguita mediante PEC e con invio di raccomandata al domicilio eletto è valida se la relata lo documenta; il difensore deve eccepire tempestivamente la nullità in udienza o la questione può essere considerata superata (nullità di regime intermedio).
- Il difetto di notifica, se configurato come nullità intermedia, non porta automaticamente all'annullamento quando la parte o il difensore non sollevano la questione in tempo utile.
- Per l'esclusione del beneficio previsto dall'art.73 DPR 309/1990 (pena più mite) è fondamentale la valutazione complessiva degli indici di destinazione a spaccio: quantità della sostanza, modalità e luogo del rinvenimento, presenza di confezionamenti e di denaro compatibile con il prezzo della droga.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi concreti favorevoli oltre alla sola incensuratezza; la mera condizione di senza fissa dimora, senza lavoro e senza reddito non è di per sé sufficiente a determinare una riduzione di pena se i fatti indicano finalità di spaccio.
- La confisca allargata del denaro (art.85-bis DPR 309/1990) può essere giustificata quando il denaro è compatibile con il prezzo della sostanza e l'imputato non dà conto di un'origine lecita (es. per assenza di domicilio, lavoro, reddito).
- La quantificazione della pena entro limiti prossimi al minimo edittale, quando adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità salvo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione l'assenza di tempestive eccezioni processuali da parte del difensore può compromettere la possibilità di far valere vizi relativi alla regolarità delle notifiche.
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