Ordinanza n. 146/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari anche monocratiche Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del bando di selezione dell’Accademia delle Belle Arti di Bari di cui al DD -OMISSIS- relativo alla procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di incarichi di insegnamento per corsi da attivarsi nell’a.a. 2025 2026 nella parte in cui tra i requisiti di ammissione alla procedura prevede di non avere in atto controversie con la Accademia di Belle Arti di Bari degli esiti della valutazione della domanda presentata dalla ricorrente relativamente all insegnamento Cinematografia per Scenografia Cinema e Televisione di cui al verbale prot -OMISSIS- del 14 02 2026 e quindi della relativa graduatoria di idonei in cui la ricorrente non risulta ricompresa della nomina del relativo vincitore del DD -OMISSIS- di nomina della Commissione riferita al medesimo insegnamento dei richiamati verbali allo stato non noti compreso quello di specificazione dei criteri di valutazione di ogni altro atto presupposto connesso e o conseguenziale e tra questi ove occorra ed in parte qua del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art 10 del DPR 27 febbraio 2024 n 83 approvato con decreto Presidenziale 22 10 2025 n 2 nonché ancora ove sussistenti del provvedimento di chiamata dell’idoneo vincitore della relativa graduatoria qui impugnata nonché per la risoluzione del contratto ove nelle more sottoscritto tra Accademia delle Belle Arti di Bari ed il vincitore della relativa procedura. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 marzo 2026: degli esiti della valutazione delle domande presentate per il conferimento di incarichi di insegnamento relativi alla disciplina Cinematografia per Cinema e Televisione di cui ai verbali prot. -OMISSIS- del 26.02.2026 e prot. -OMISSIS- del 4.03.2026, in cui la ricorrente risulta esclusa in quanto prima di uno dei requisiti di ammissione, ex art. 2 comma 9 DD -OMISSIS-; della graduatoria degli idonei in cui la stessa non risulta ricompresa; della nomina del relativo vincitore; dei richiamati verbali, allo stato non noti; nonché, ove sussistente, del provvedimento di chiamata dell’idoneo vincitore della relativa graduatoria qui impugnata, di ogni altro atto presupposto connesso e o conseguenziale, nonché per la risoluzione del contratto ove nelle more sottoscritto tra Accademia delle Belle Arti di Bari ed il vincitore della relativa procedura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di esclusione e graduatoria di una procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di insegnamento, nonché gli atti di nomina del vincitore
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura selettiva relativa all’insegnamento di Cinematografia per Scenografia Cinema e Televisione, contestando, tra l’altro, la clausola del bando che richiedeva ai candidati di non avere controversie in corso con l’Accademia, gli esiti della valutazione, la propria esclusione, la graduatoria degli idonei, la nomina del vincitore e gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 6 marzo 2026, ha esteso l’impugnazione agli ulteriori verbali del 26 febbraio e del 4 marzo 2026, dai quali risultava la sua esclusione per carenza di uno dei requisiti di ammissione, nonché alla graduatoria e all’individuazione del vincitore. Ha chiesto l’abbreviazione dei termini processuali per ottenere la trattazione della domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti nella camera di consiglio già fissata per il 25 marzo 2026. Il giudice ha rilevato che i motivi aggiunti non erano stati notificati al controinteressato individuato come vincitore e che la ricorrente non aveva neppure dimostrato di essersi attivata per acquisirne l’indirizzo fisico o PEC.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza di abbreviazione dei termini. Ha ritenuto che la mancata notificazione dei motivi aggiunti al controinteressato vincitore impedisse di incidere sui suoi termini a difesa, non essendo sufficiente, in assenza di notificazione, procedere alla trattazione cautelare nella camera di consiglio già fissata. Il provvedimento non decide nel merito l’impugnazione degli atti selettivi né la domanda cautelare, ma dispone la comunicazione dell’ordinanza e l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La richiesta di abbreviazione dei termini per la trattazione cautelare di motivi aggiunti non può essere accolta quando i motivi aggiunti non siano stati notificati al controinteressato individuato come vincitore e ciò impedisca il pieno rispetto dei suoi termini a difesa.
- Chi chieda l’abbreviazione dei termini processuali deve dimostrare di avere assolto gli adempimenti necessari nei confronti dei controinteressati oppure, almeno, di essersi concretamente attivato per acquisirne gli indirizzi di notificazione fisica o digitale; in difetto, non può ottenere una trattazione anticipata suscettibile di comprimere il contraddittorio.
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