Sentenza del 28/01/2020 n. 299 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Detrazione fiscale - recupero del patrimonio edilizio - riqualificazione energetica - soggetto che ha sostenuto le spese - spetta. Agevolazione - spese sostenute - interventi di risparmio energetico - edifici concessi in locazione a terzi - è ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione sull'accesso alle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per riqualificazione energetica: se i soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno sostenuto le spese possano beneficiare delle agevolazioni anche quando gli edifici siano concessi in locazione a terzi
La decisione
il giudice ha riconosciuto che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno effettivamente sostenuto le spese per lavori su edifici, parti di edifici o unità immobiliari necessariamente esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Ha altresì affermato che l'agevolazione per la riqualificazione energetica è ammessa anche per i soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, che abbiano sostenuto le spese per interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi
Norme richiamate
detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (normativa fiscale vigente)
la norma è stata interpretata nel senso che i beneficiari sono i soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano sostenuto le spese per interventi su fabbricati esistenti, indipendentemente dalla categoria catastale e anche se immobili rurali, purché posseduti o detenuti
agevolazioni per la riqualificazione energetica (ecobonus/agevolazioni per interventi di risparmio energetico)
la norma è stata interpretata nel senso che l'agevolazione è compatibile con la qualità di soggetto titolare di reddito d'impresa e si estende ai casi in cui gli interventi siano effettuati su edifici concessi in locazione a terzi, purché le spese siano effettivamente sostenute dal soggetto richiedente
Massime di principio
- I soggetti titolari di reddito d'impresa possono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio se sono loro a sostenere le spese, anche se gli immobili appartengono a categorie catastali diverse o sono rurali
- L'ecobonus/agevolazione per la riqualificazione energetica non è precluso alle imprese: è utilizzabile anche per edifici concessi in locazione a terzi, se le spese sono effettivamente sostenute dall'impresa
- Elemento cruciale è chi effettivamente sostiene la spesa: il diritto alla detrazione segue colui che paga e documenta l'intervento, non solo la titolarità dell'immobile
- Gli interventi devono riguardare immobili esistenti (edifici, parti di edifici o unità immobiliari) per rientrare nelle agevolazioni
- Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile conservare tutta la documentazione probatoria (fatture, modalità di pagamento tracciabili, eventuali contratti di locazione, asseverazioni tecniche quando richieste) che dimostri il sostenimento delle spese e la natura degli interventi
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