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Sentenza

Sentenza n. 9335/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202404400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca del programma speciale di protezione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (persona protetta)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera del 24 gennaio 2024, notificata il 21 febbraio 2024, con la quale la Commissione Centrale ex art. 10 del decreto-legge n. 8/1991 aveva disposto la revoca del programma speciale di protezione. Il testo della sentenza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il difensore ha comunicato che il ricorrente era stato nuovamente ammesso al programma speciale di protezione in forza di una determinazione adottata il 21 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la riammissione al programma speciale di protezione costituisse un atto integralmente satisfattivo della pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate. È stata accolta la domanda di liquidazione dei compensi del difensore, con liquidazione complessiva di euro 2.284,50, già ridotta del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    La Commissione Centrale prevista dalla disposizione è l’organo che aveva adottato la delibera di revoca del programma speciale di protezione.

  • art. 10 d.l. n. 8/1991

    La Commissione Centrale prevista dalla disposizione è indicata quale autorità competente per l’adozione dell’atto di revoca impugnato.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del difensore è stato ridotto del 50% ai fini della liquidazione disposta in sentenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un atto integralmente satisfattivo della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
  • La riammissione al programma speciale di protezione, intervenuta durante il processo promosso contro la revoca del programma, elimina l’utilità concreta della decisione sull’atto impugnato quando reintegra integralmente la posizione del ricorrente.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale a una pronuncia di illegittimità dell’atto impugnato, ma prende atto del venir meno dell’interesse alla decisione per effetto della soddisfazione sopravvenuta della pretesa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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