Sentenza n. 9335/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca del programma speciale di protezione
Esito
Favorevole al ricorrente (persona protetta)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del 24 gennaio 2024, notificata il 21 febbraio 2024, con la quale la Commissione Centrale ex art. 10 del decreto-legge n. 8/1991 aveva disposto la revoca del programma speciale di protezione. Il testo della sentenza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il difensore ha comunicato che il ricorrente era stato nuovamente ammesso al programma speciale di protezione in forza di una determinazione adottata il 21 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la riammissione al programma speciale di protezione costituisse un atto integralmente satisfattivo della pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate. È stata accolta la domanda di liquidazione dei compensi del difensore, con liquidazione complessiva di euro 2.284,50, già ridotta del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 10 l. 82/1991
La Commissione Centrale prevista dalla disposizione è l’organo che aveva adottato la delibera di revoca del programma speciale di protezione.
art. 10 d.l. n. 8/1991
La Commissione Centrale prevista dalla disposizione è indicata quale autorità competente per l’adozione dell’atto di revoca impugnato.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso del difensore è stato ridotto del 50% ai fini della liquidazione disposta in sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un atto integralmente satisfattivo della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
- La riammissione al programma speciale di protezione, intervenuta durante il processo promosso contro la revoca del programma, elimina l’utilità concreta della decisione sull’atto impugnato quando reintegra integralmente la posizione del ricorrente.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale a una pronuncia di illegittimità dell’atto impugnato, ma prende atto del venir meno dell’interesse alla decisione per effetto della soddisfazione sopravvenuta della pretesa.
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