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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18971/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro il divieto di dimora nel Comune di Salerno emesso dal G.I.P. per i reati (provvisori) di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e varie ipotesi di turbata libertà degli incanti e condotte collusive (artt. 353 e 353-bis c.p.). Due censure principali: 1) violazione di legge e inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite tramite captatore informatico (richiamando artt. 4 e 6 d.lgs. n. 216/2017), in quanto tali indagini non sarebbero applicabili ai reati contestati; 2) vizio di proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare (divieto di dimora), deducendo che misure interdittive (artt. 289-bis e 290 c.p.p.) sarebbero state più idonee, considerata anche la sospensione del servizio da parte del Comune e l'indizione di nuova gara.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico. Sulla questione delle intercettazioni via captatore informatico la Corte ha richiamato il principio secondo cui chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul compendio indiziario; il ricorrente non ha fatto ciò, limitandosi a censure generiche su plurime intercettazioni. Quanto all'adeguatezza del divieto di dimora, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame completa e logica: la misura è adeguata perché emergeva la persistenza della capacità di influire del ricorrente sulla cooperativa nonostante provvisorie misure amministrative, e le misure interdittive proposte sarebbero state inefficaci a impedire l'interferenza reale. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti cautelari; è la base procedurale del ricorso impugnato.

  • artt. 416, 353, 353-bis c.p.

    Fattispecie penali oggetto delle imputazioni provvisorie: associazione (art. 416) e reati collegati alla turbativa d'asta/collusione (artt. 353 e 353-bis) che costituiscono il contesto sostanziale delle misure cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato quale parametro di legittimità processuale: la censura per violazione di legge deve essere formulata con specificità; la Corte richiama l'onere di indicare atti e incidenza di eventuali vizi.

  • d.lgs. n. 216/2017, artt. 4 e 6

    Norme che regolano l'uso del captatore informatico; il ricorrente ha invocato tali disposizioni per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non dimostrata.

  • art. 275 c.p.p.

    Principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; il ricorrente invocava questo criterio per contestare il divieto di dimora, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame.

  • artt. 289-bis e 290 c.p.p.

    Misure interdittive evocate dal ricorrente come alternative al divieto di dimora; la Corte ha osservato che tali misure sarebbero state inefficaci se il ricorrente manteneva capacità di influenzare la cooperativa pur senza ruolo formale.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per la condanna di euro 3.000.

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. Un. n. 23868/2009 e pronunce successive)

    Principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte: chi deduce inutilizzabilità di atti deve indicare specificamente quali atti sono viziati e dimostrare la loro eventuale incidenza decisiva sul provvedimento impugnato; la mancata specificazione determina la genericità e l'inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • Per contestare in sede di legittimità l'inutilizzabilità di prove (es. intercettazioni) è necessario indicare esattamente gli atti affetti dal vizio e spiegare come la loro esclusione inciderebbe in modo decisivo sul complessivo quadro indiziario; censure generiche sono inammissibili.
  • Le intercettazioni eseguite con captatore informatico possono essere oggetto di contestazione, ma il rimedio in Cassazione richiede specificità e dimostrazione dell'effettiva incidenza probatoria negativo: senza ciò la censura viene respinta.
  • La valutazione di adeguatezza della misura cautelare tiene conto della concreta capacità dell'indagato di influire sulla commissione di reati anche in assenza di ruoli formali; misure interdittive formali possono risultare inefficaci se non incidono sulla reale posizione di fatto.
  • La sospensione provvisoria dell'attività amministrativa o l'indizione di nuove gare non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione se emergono elementi di pervasività e continuazione del sistema illecito.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o generiche possono comportare sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende): vanifica del ricorso e conseguenze economiche per il ricorrente.
  • In fase di impugnazione cautelare è fondamentale proporre argomentazioni puntuali, documentate e riferite agli specifici elementi probatori indicati nel provvedimento oggetto di impugnazione.

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