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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento: - del verbale/provvedimento -OMISSIS- del 26.6.2021 con cui la VII Commissione d'esame - -OMISSIS- operante presso il Liceo -OMISSIS- di Lecce, costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha attribuito gli eventuali punteggi integrativi e approvato gli esiti dell'esame finale con l'indicazione del punteggio finale conseguito da ciascun studente della classe 5B del Liceo -OMISSIS- – indirizzo Classico (pubblicati lo stesso giorno), nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente un punteggio finale pari a 88/100esimi, anziché un punteggio superiore; - del verbale/provvedimento -OMISSIS- del 23.6.2021, con cui la sottocommissione -OMISSIS-/ 5B operante presso il Liceo -OMISSIS- di Lecce per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha valutato il colloquio orale della ricorrente con punti 29/40, anziché con un punteggio superiore, nonché la scheda di valutazione del colloquio della candidata con l'attribuzione del punteggio per ciascun indicatore; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202101411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio finale di 88/100 all'esame di Stato e valutazione del colloquio orale con 29/40

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale di approvazione degli esiti dell'esame di Stato e il verbale di valutazione del colloquio orale, sostenendo che il punteggio finale di 88/100 fosse illegittimamente inferiore a quello spettante. Ha dedotto eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. In particolare, ha valorizzato il proprio brillante percorso scolastico, le elevate medie conseguite negli anni precedenti, l'ammissione all'esame con 59/60 crediti e la composizione prevalentemente interna della commissione, i cui componenti conoscevano il suo rendimento. Ha inoltre evidenziato che l'attribuzione di 30/40 anziché 29/40 al colloquio avrebbe consentito l'accesso al punteggio integrativo. La censura si fondava sull'asserita incongruenza tra il curriculum scolastico e il voto di ammissione, da un lato, e il risultato finale dell'esame, dall'altro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nella formulazione del giudizio di maturità, l'esito delle prove d'esame abbia valore preminente rispetto al curriculum scolastico e al giudizio di ammissione, che rilevano soltanto in via sussidiaria e integrativa, salvo che emerga un grave contrasto con le risultanze dell'esame. La ricorrente ha contestato il voto principalmente in rapporto al proprio percorso scolastico e al punteggio di ammissione, senza allegare irregolarità o anomalie nello svolgimento del colloquio, né dimostrare che la qualità della prova resa imponesse un voto superiore. Il Collegio ha inoltre ribadito i limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi delle commissioni d'esame: una volta rispettate le regole procedimentali, il giudice può verificare la ponderata considerazione dei dati obiettivi e l'assenza di inattendibilità o illogicità manifesta, ma non può sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle della commissione. Nel caso concreto non sono emersi profili di inattendibilità o illogicità dell'operato amministrativo. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni e per la costituzione dell'Amministrazione con memoria di stile.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto della causa nell'udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Nella valutazione dell'esame di Stato, l'esito delle prove d'esame costituisce l'elemento principale, mentre il curriculum scolastico e il giudizio di ammissione hanno funzione soltanto sussidiaria e integrativa, salvo che sussista un grave contrasto con le risultanze dell'esame.
  • La mera distanza tra un elevato punteggio di ammissione e il voto finale dell'esame non dimostra, di per sé, l'irragionevolezza o l'illegittimità della valutazione della commissione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui giudizi delle commissioni d'esame, rispettate le regole formali del procedimento, è limitato alla verifica della corretta considerazione dei dati obiettivi e dell'assenza di errori, inattendibilità o illogicità manifesta; non può estendersi alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella tecnico-discrezionale della commissione.
  • Chi contesta il voto di un esame deve allegare specifici vizi intrinseci della prova o della valutazione, quali irregolarità, anomalie, travisamento dei fatti o manifesta illogicità in rapporto alla prestazione effettivamente resa, non essendo sufficiente il richiamo al rendimento scolastico precedente o alle aspettative personali.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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