Cassazione Penale, Sentenza n. 3547/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia commesso un errore rilevante (omessa rivalutazione della pena alla luce della nuova cornice edittale determinata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019) e che tale errore possa integrare il presupposto per la riparazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per presunta ingiusta detenzione derivante dall'esecuzione di una pena non aggiornata dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019: il Tribunale di Modena, in sede esecutiva, aveva rigettato la rideterminazione della pena (ordinanza 27/04/2019) nonostante l'accordo tra PM e difesa per una pena ridotta; la Corte di Cassazione ha annullato il rigetto imponendo la rimodulazione della pena in anni 2 e mesi 6, ma il ricorrente sarebbe rimasto detenuto oltre la data in cui l'esecuzione avrebbe dovuto terminare (esecuzione formalmente conclusa il 27/04/2019; liberazione concreta il 23/12/2019), chiedendo indennizzo ai sensi dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'art. 314, originariamente limitato, è stato interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale come idoneo a giustificare la riparazione anche quando la detenzione ingiusta derivi da un errore nell'esecuzione (ordine di esecuzione erroneo o mancata correzione della pena), purché si tratti di errore dell'autorità e non di mera discrezionalità o di comportamento doloso/gravemente colposo del detenuto.
Costituzione italiana, artt. 3 e 24
Art. 3 (parità di trattamento) e art. 24 (diritto alla difesa) sono richiamati per affermare che non può sussistere discriminazione tra chi subisce detenzione cautelare ingiusta e chi subisce detenzione per errore nell'ordine di esecuzione; fondamento costituzionale del diritto alla riparazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5; legge di ratifica 4 agosto 1955 n. 848
L'art. 5 CEDU riconosce il diritto alla libertà e prevede il rimedio per arresto o detenzione illegittimi; è stato richiamato per estendere l'obbligo di riparazione anche ai casi di detenzione derivante da ordine di esecuzione erroneo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 310/1996
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 314 nella parte in cui escludeva la riparazione per detenzioni conseguenti ad un ordine di esecuzione erroneo, affermando l'obbligo di estendere la tutela in modo non discriminatorio.
Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2019
La pronuncia ha modificato la cornice edittale applicabile in certi reati, imponendo la rivalutazione delle pene patteggiate; la mancata applicazione di tale principio in sede esecutiva costituisce errore rilevante che può dar luogo a domanda di riparazione.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. sez. 4, n. 57203/2017; n. 45247/2015; n. 47993/2016)
La Corte di Cassazione ha precisato i casi applicativi dell'istituto: riconoscimento della riparazione per esecuzione tardiva di ordine di scarcerazione, per esecuzione di ordine relativo a pena estintasi, e per altri errori dell'autorità procedente nella fase esecutiva, purché non vi sia concorso causale del detenuto per comportamenti dolosi o gravemente colposi.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione può essere riconosciuta anche per vicende connesse all'esecuzione della pena (es. mancata o tardiva rideterminazione della pena dopo variazione normativa), purché ricorra un errore imputabile all'autorità procedente e non un comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.
- La mera esercitazione di un potere discrezionale non configura automaticamente errore risarcibile: il giudice dell'esecuzione deve invece motivare adeguatamente la scelta e, se l'assetto normativo è mutato, non può limitarsi a confermare la pena senza una effettiva rivalutazione.
- Quando una pronuncia sovraordinata (es. Corte Costituzionale) modifica la cornice edittale, gli organi dell'esecuzione devono riesaminare le pene applicate; il rifiuto ingiustificato di farlo può dar luogo a responsabilità per ingiusta detenzione.
- Per ottenere la riparazione è importante documentare con precisione le date (ordine di esecuzione, eventuale data utile di fine pena, data di reale liberazione), gli atti di impugnazione e le pronunce che dimostrano l'errore dell'autorità.
- Non è esclusa la possibilità di rinvio ad un nuovo giudizio di merito: la Corte di legittimità può annullare e rinviare la decisione sul riconoscimento dell'indennizzo alla Corte territoriale affinché valuti gli elementi probabilmente integrabili in favore del richiedente.
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