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Sentenza

Sentenza del 12/01/2018 n. 603 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.G. ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso tributario. Il primo motivo denunciava la presunta nullità o incertezza dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica, sostenendo che le diverse date riportate nell'atto avessero impedito al difensore di conoscere tempestivamente l'udienza e di esercitare le proprie facoltà difensive. Il secondo motivo lamentava l'omessa rituale notificazione dell'avviso al procuratore domiciliatario, sostenendo che la Cancelleria avrebbe dovuto ricercare il nuovo domicilio del difensore dopo il trasferimento dello studio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha precisato che l'omissione assoluta dell'avviso di udienza può, in determinate condizioni, costituire errore revocatorio, secondo Cass., Sezioni Unite n. 24170 del 2004; tuttavia, la semplice contestazione della regolarità o validità della notificazione non integra tale errore. Nel caso concreto, inoltre, l'asserita contraddizione tra le date era inesistente, poiché una data riguardava il decreto di fissazione dell'udienza e l'altra la richiesta di notificazione. La Corte ha ritenuto legittimo il deposito dell'avviso presso la propria Cancelleria dopo il trasferimento del domicilio non comunicato. C.G. è stato condannato al pagamento di Euro 13.338,00 per le spese, di ulteriori Euro 13.338,00 ai sensi dell'art. 385, comma 4, c.p.c., nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    ricorso per revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione

    La revocazione è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge, tra cui l'errore di fatto revocatorio; non può essere utilizzata per contestare una diversa valutazione giuridica o la regolarità di una notificazione.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto processuale incontestabile, non in una censura relativa all'interpretazione o alla validità giuridica della notificazione.

  • Art. 377, comma 2, c.p.c.

    avviso di fissazione dell'udienza di discussione

    L'avviso deve essere comunicato alle parti costituite; la sua omissione assoluta può incidere sul contraddittorio ed essere deducibile per revocazione in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza.

  • Art. 366, comma 2, c.p.c.

    notificazione presso la Cancelleria della Corte

    Quando il domicilio del difensore risulta trasferito e il nuovo domicilio non è stato comunicato alla Cancelleria, la notificazione può essere eseguita presso la Cancelleria stessa, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.

  • Artt. 156 e 160 c.p.c.

    nullità degli atti processuali e della notificazione

    Le nullità della notificazione devono essere valutate secondo le regole processuali generali e non trasformano automaticamente una contestazione sulla regolarità dell'atto in un errore revocatorio.

  • Art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost.

    principio del contraddittorio e diritto di difesa

    La mancata comunicazione dell'udienza può ledere il contraddittorio e il diritto di difesa, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che tale omissione si fosse verificata.

  • Art. 385, comma 4, c.p.c.

    condanna per responsabilità aggravata

    La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, fondato su una situazione fattuale inesistente e sulla mancata considerazione di orientamenti consolidati, può giustificare una condanna ulteriore rispetto alle spese.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro una sentenza della Cassazione non è un ulteriore grado di giudizio: non può essere utilizzato per contestare l'interpretazione delle norme, la valutazione della regolarità di una notifica o errori di diritto.
  • L'omissione assoluta dell'avviso di fissazione dell'udienza può costituire errore revocatorio, perché incide sul contraddittorio; la mera notificazione ritenuta irregolare o invalida, invece, normalmente deve essere fatta valere con gli ordinari strumenti processuali e non integra di per sé un errore di fatto.
  • Le date riportate su atti processuali diversi non sono contraddittorie solo perché differenti: occorre verificare a quale atto e a quale adempimento si riferisca ciascuna data.
  • Il difensore deve comunicare tempestivamente alla Cancelleria il trasferimento del domicilio processuale; in mancanza, la notificazione può essere validamente effettuata presso la Cancelleria della Corte.
  • La proposizione di un rimedio manifestamente inammissibile, soprattutto contro un orientamento giurisprudenziale consolidato e sulla base di fatti non riscontrabili negli atti, può comportare responsabilità aggravata, raddoppio sostanziale delle conseguenze economiche e ulteriore contributo unificato.

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