Ordinanza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego, rectius parere contrario, emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino del 21.10.2025 prot. 0025422-P, mai notificato; - del preavviso di diniego emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino del 08.10.2025 prot. 0024283-P, mai notificato; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistenti profili di fondatezza del ricorso, limitatamente alla necessità di approfondire l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto al diretto interessato. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, rinviando la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: parere contrario, qualificato come provvedimento di diniego, della Soprintendenza in relazione a un procedimento paesaggistico, unitamente al preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (privato interessato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza del 21 ottobre 2025 e il precedente preavviso di diniego dell’8 ottobre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, un profilo di possibile fondatezza connesso all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto al diretto interessato. La questione è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella fase di merito. Il Comune di Positano, indicato tra le amministrazioni coinvolte, non si è costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato; il TAR ha ritenuto presenti profili di fondatezza da approfondire nel merito e ha conseguentemente accolto l’istanza cautelare.
art. 10-bis l. 241/1990
Il riferimento emerge indirettamente dall’accertamento cautelare dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto al diretto interessato; tale omissione è stata ritenuta idonea a fondare un profilo di possibile illegittimità dell’azione amministrativa, da approfondire nel giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’omessa comunicazione al diretto interessato del preavviso di rigetto può integrare un profilo di fondatezza del ricorso e giustificare la sospensione dell’efficacia del provvedimento conclusivo, quando la questione richieda un approfondimento nella fase di merito.
- La sospensione cautelare può essere concessa quando il giudice ravvisi una possibile illegittimità procedimentale, pur rinviando alla fase di merito l’accertamento definitivo della violazione e dei suoi effetti.
Come è indicizzato
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