Cassazione Penale, Ordinanza n. 30951/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5 dicembre 2024, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso, tuttavia, secondo la Corte, si limitava a censure manifestamente infondate e aspecifiche, poiché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto per la presenza di una causa ostativa di abitualità, desunta da più condanne per reati della stessa indole, in particolare tre condanne per violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sull'art. 131-bis c.p. fossero generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato l'ostatività derivante dall'abitualità del comportamento del ricorrente per la presenza di precedenti specifici. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre una situazione di abitualità ostativa, desumibile da plurime condanne per reati della stessa indole.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
È richiamato come titolo di reato per il quale risultano tre pregresse condanne, valorizzate ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche o non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile se la sentenza di merito accerta una condizione di abitualità ostativa fondata su più condanne per reati della stessa indole.
- Ai fini del controllo di legittimità, il ricorrente deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è aspecifico e conduce all'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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