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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06896/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva presentato istanza per ottenere un contributo a fondo perduto previsto dalla normativa emergenziale sui ristori Covid; l’Agenzia delle Entrate aveva opposto dapprima una comunicazione di scarto dell’istanza e poi un diniego in autotutela. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso contro il diniego di autotutela, ordinando l’erogazione del contributo, e la decisione era stata sostanzialmente confermata in appello. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla giurisdizione sostenendo che la controversia non appartenesse al giudice tributario ma al giudice ordinario, richiamando il principio delle Sezioni unite secondo cui, in materia di contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. n. 34/2020, il richiamo al processo tributario vale per l’atto di recupero ma non per l’impugnazione del diniego/scarto telematico; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa deve essere rimessa per il nuovo esame dell’intera controversia, comprese le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione perché la giurisprudenza delle Sezioni unite esclude la giurisdizione tributaria sulle controversie relative al diniego del contributo a fondo perduto (scarto telematico). Ha inoltre precisato che, per il processo tributario, il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni stato e grado ex art. 3 d.lgs. n. 546/1992, quindi non opera un giudicato implicito ostativo alla rilevazione in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 16-27, d.l. n. 73/2021

    disciplina il contributo a fondo perduto chiesto dalla società; non viene però ritenuto decisivo ai fini della giurisdizione, che è devoluta al giudice ordinario per le controversie sul diniego/scarto.

  • art. 25 d.l. n. 34/2020

    è richiamato come precedente normativo analogo; le Sezioni unite hanno chiarito che il richiamo al processo tributario previsto per l’atto di recupero non si estende all’impugnazione del diniego del contributo (scarto telematico).

  • artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992

    sono invocati dalla ricorrente per contestare la giurisdizione tributaria e delimitare gli atti impugnabili davanti al giudice tributario.

  • art. 3 d.lgs. n. 546/1992

    "Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo"

    attribuisce espressamente la rilevabilità officiosa e in ogni stato e grado del difetto di giurisdizione del giudice tributario, escludendo che su tale punto si formi giudicato implicito ostativo.

  • art. 374 c.p.c.

    consente alla sezione semplice di decidere conformemente al principio di diritto già enunciato dalle Sezioni unite sulla questione di giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    è richiamato nella ricostruzione del giudicato implicito sulle questioni processuali rilevabili d’ufficio.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al diniego di contributi a fondo perduto emergenziali, la giurisdizione va individuata in base alla disciplina speciale applicabile: il richiamo al rito tributario previsto per l’atto di recupero non si estende automaticamente all’impugnazione del provvedimento di diniego o dello scarto telematico dell’istanza.
  • Nel processo tributario il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria è espressamente rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; quindi non si consolida un giudicato implicito preclusivo della deduzione in cassazione.
  • Quando una questione di giurisdizione è già stata decisa dalle Sezioni unite, la sezione semplice deve conformarsi al relativo principio di diritto.
  • Se il primo motivo attinente alla giurisdizione è accolto, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va cassata con rinvio al giudice munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicato

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