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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16340/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con due motivi principali: (1) violazione delle garanzie sul consenso al patteggiamento perché il giudice non avrebbe verificato se la manifestazione di volontà fosse effettiva e consapevole, considerata la possibile incapacità dell'imputato di comprendere l'italiano (si invoca la necessità di accertare la volontà ai sensi dell'art. 446, comma 5 e con riferimento all'art. 6 CEDU); (2) illegittima ritenuta ritrattabilità della rinuncia al patteggiamento: l'imputato avrebbe manifestato la volontà di revocare il patteggiamento ottenendo l'assenso del pubblico ministero e la richiesta di rinvio a giudizio, ma successivamente il giudice avrebbe indotto la pubblica accusa a ritornare sulla richiesta originaria di patteggiamento, rendendo la revoca vana. Inoltre si censurano violazioni degli artt. 421, 444, 446 e 448 c.p.p. e della CEDU relativamente alla comprensione e alla possibilità di revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: (a) il ricorso non indica specificamente gli atti o le circostanze che avrebbero determinato il vizio di volontà come richiesto dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., e pertanto è privo dei requisiti minimi di specificazione; (b) dall'esame degli atti emerge che la rinuncia al patteggiamento non ha ricevuto il consenso del pubblico ministero durante l'udienza preliminare, per cui non era stata perfezionata una situazione che rendesse la revoca ritrattabile unilateralmente; la giurisprudenza consolidata viene richiamata per affermare che l'accordo tra imputato e pubblico ministero è negozio processuale recettizio irrevocabile solo quando entrambe le parti abbiano manifestato consenso con dichiarazioni congiunte, e può essere modificato solo di comune accordo. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): disciplina il rito speciale e la fase in cui le parti manifestano consenso e la verifica del giudice.

  • art. 446, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice accerti la volontà delle parti nell'ambito del patteggiamento; richiamato dal ricorrente come fondamento dell'obbligo di verifica della consapevolezza dell'imputato.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di specificazione dei motivi nel ricorso per cassazione riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancata indicazione puntuale degli atti/circostanze che avrebbero determinato il vizio.

  • art. 421 cod. proc. pen.

    Norma sul rinvio a giudizio; citata nel secondo motivo in relazione alla possibilità che la pubblica accusa avesse chiesto il rinvio dopo la revoca del patteggiamento.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di norme di diritto; richiamato in relazione ai motivi dedotti dal ricorrente.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel ricorso (attinente alle formalità dell'udienza e delle comunicazioni), usata per censurare la condotta del giudice nella fase decisoria.

  • art. 110 cod. pen. e art. 81, comma 2 cod. pen.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme penali sostanziali che qualificano il reato per il quale è stato patteggiato (concorso di persone, continuazione/recidiva se rilevante e disciplina sui comportamenti rilevanti ai fini penali sostanziali e merceologie stupefacenti).

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocata in relazione al diritto a un processo equo e alla necessità che l'imputato comprenda appieno l'accordo processuale; la Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse adeguatamente specificata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e nella determinazione dell'onere a carico del ricorrente; la Corte di Cassazione la usa per motivare l'entità della somma a carico dell'imputato.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che censura la volontà dell'imputato nel patteggiamento deve indicare in modo specifico e documentato gli atti o le circostanze che avrebbero determinato il vizio: la genericità comporta l'inammissibilità.
  • L'accordo di patteggiamento tra imputato e pubblico ministero è un negozio processuale recettizio che diventa irrevocabile quando entrambe le parti manifestano consenso con dichiarazioni congiunte; la revoca richiede il mancato consenso della controparte o un nuovo accordo comune.
  • Se l'imputato è in difficoltà linguistica, è essenziale che il suo diritto alla comprensione sia garantito in udienza (interprete, traduzione degli atti) e che la specificità di tale deficit sia documentata nel ricorso se si intende farne valere le conseguenze sul consenso.
  • La documentazione processuale prevale sulle mere allegazioni difensive: se dagli atti risulta che il pubblico ministero non ha consentito alla revoca del patteggiamento, il motivo difensivo sulla ritrattabilità è infondato.
  • La proposizione di ricorso infondato o non sufficientemente motivato può comportare, oltre al rigetto, l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; valutare bene l'elemento specifico di fatto e di diritto prima di ricorrere.

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