Cassazione Penale, Sentenza n. 11166/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di furto commesso il 07/02/2016. Il motivo unico deduce violazione di legge perché la Corte territoriale, nel computo dei termini di prescrizione, non avrebbe considerato la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 625 co. 1 n. 2 c.p., dalla quale deriva una pena edittale di 10 anni (anziché la pena base di 6 anni). Di conseguenza la prescrizione sarebbe maturata dopo dieci anni (07/02/2026) e non nel 2022 come ritenuto dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio relativamente al delitto di furto. La Cassazione ha stabilito che, ai fini del computo della prescrizione, va tenuta conto dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 c.p., con conseguente applicazione della pena edittale di 10 anni e maturazione della prescrizione il 07/02/2026, salvi gli effetti delle cause di interruzione ex art. 161 c.p.. Inoltre la Corte ha precisato che la dichiarazione di adesione alla astensione proclamata dalla Camera penale di Roma non vincola la Corte di cassazione (richiamando il precedente sul carattere locale dell'astensione).
Norme richiamate
art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen.
Si tratta di una aggravante ad effetto speciale applicabile al furto che innalza la pena edittale; la Corte ha ritenuto che, se contestata nel capo di imputazione, essa va inclusa nel calcolo dei termini di prescrizione (pena edittale di riferimento = 10 anni).
art. 157 co. 2 cod. pen.
Stabilisce che, ai fini del computo della prescrizione, si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale: la Cassazione ha applicato questo principio per concludere che la prescrizione va calcolata sulla pena aumentata dall'aggravante.
art. 161 cod. pen.
Riguarda le cause di interruzione della prescrizione; la Corte ha richiamato che la data di maturazione della prescrizione (07/02/2026) è fissata salvo gli effetti di eventuali interruzioni previste da questa norma.
Sentenza Sez. 4 n. 18809 del 11/04/2019 (Rv. 275763)
Precedente di legittimità secondo cui l'astensione dalle udienze proclamata da camere penali locali ha carattere territoriale e non vincola la Corte di cassazione; la Corte ha richiamato questo principio per escludere effetti sull'esercizio della sua giurisdizione dalla dichiarazione di astensione locale.
Massime di principio
- Quando nel capo di imputazione è contestata un'aggravante ad effetto speciale, ai fini del calcolo della prescrizione va presa in considerazione la pena edittale maggiorata derivante da tale aggravante (art. 157 co. 2 c.p.).
- La prescrizione si calcola dalla data della commissione del reato e la sua maturazione può essere ritardata dalle cause di interruzione previste dall'art. 161 c.p.; pertanto è necessario verificare tutte le eventuali interruzioni procedimentali prima di dichiararla estinta.
- Un errore nel considerare la pena edittale (ad esempio prendere la pena base anziché la pena aumentata da un'aggravante ad effetto speciale) è motivo di annullamento e rinvio da parte della Cassazione, con nuovo giudizio sulla corretta qualificazione e conseguente decorrenza della prescrizione.
- Le dichiarazioni di adesione ad astensioni locali proclamate da camere penali non vincolano la Corte di cassazione; eventuali astensioni devono avere carattere nazionale per incidere sull'esercizio della giurisdizione di legittimità.
- In situazioni analoghe è opportuno che il pubblico ministero e il giudice verifichino sempre la corretta qualificazione normativa (inclusione di aggravanti ad effetto speciale) già in sede di imputazione e nelle determinazioni della pena edittale, per evitare errori nel computo dei termini di prescrizione.
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