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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9623/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza di inammissibilità del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (3/10/2024) relativo a sei conti correnti, un buono fruttifero e un immobile, assumendo di essere titolare o contitolare dei beni e quindi di avere un interesse concreto alla restituzione. Denunciava in particolare: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione per la dichiarata carenza di legittimazione/interesse in ragione del fatto che, secondo il Tribunale, il sequestro non era stato ancora eseguito o non risultava provato; la difesa sosteneva che la conoscenza del provvedimento e la titolarità bastavano per l'interesse e che l'esecuzione era comunque intervenuta il 28.10.2024 e 4.11.2024; (2) violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione in ordine al periculum in mora, perché il decreto avrebbe fornito ragioni generiche e non specifiche sul rischio di dispersione delle somme sequestrate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione: ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente dichiarato inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse poiché la ricorrente non ha provato che, al momento della presentazione della richiesta di riesame (29/10/2024), il decreto di sequestro fosse stato eseguito nei suoi confronti. La Corte ha richiamato l'onere della parte di depositare prova dell'esecuzione e di specificare i beni e il rapporto con essi; dagli atti risultava eseguito solo un sequestro di immobile il 4/11/2024 (dopo la richiesta di riesame) e il verbale del 28/10/2024 riguardava solo un altro indagato (Mirko Frau). Di conseguenza la preliminare inammissibilità ha reso assorbita la questione sul periculum in mora. Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Il riesame avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo se il ricorrente prova l'effettiva esecuzione del sequestro e indica i beni di cui chiede la restituzione e il relativo rapporto; in mancanza l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La cassazione è consentita per violazione di legge; i richiami impropri a vizi di motivazione o a "illogicità" non sono idonei se il ricorso non è fondato su un'esatta deduzione di violazione di norme di diritto.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che il ricorso per cassazione deve essere basato su questioni di diritto e non su meri vizi di motivazione quando non tradotti in violazione di legge.

  • artt. 591 e 592 cod. proc. pen.

    artt. 591 e 592 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto dell'impugnazione; il Tribunale aveva ritenuto le richieste di riesame inammissibili ex artt. 591 e 592 se mancava l'interesse concreto, ossia la prova dell'esecuzione del sequestro.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano)

    Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241 – 01

    Stabilisce l'onere a carico del soggetto legittimato di allegare e provare l'avvenuta esecuzione del sequestro, indicare i beni, la relazione con essi e se il sequestro è diretto o per equivalente; principio applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il riesame privo di prova di esecuzione.

Massime di principio

  • Per proporre il riesame avverso un sequestro preventivo è necessario provare che il provvedimento sia stato eseguito nei propri confronti al momento della richiesta; la mera conoscenza del decreto non supplisce all'onere probatorio.
  • La parte che impugna deve depositare documentazione che dimostri l'esecuzione del sequestro, indicare i beni interessati, il rapporto con essi e precisare se il sequestro è diretto o per equivalente; l'assenza di tali elementi rende l'istanza inammissibile.
  • Se la prova dell'esecuzione interviene dopo la presentazione della richiesta di riesame, essa non sanerà l'inammissibilità per carenza di interesse relativa alla data di proposizione dell'istanza.
  • Le censure basate su generiche critiche di motivazione o su affermazioni di illogicità devono essere inquadrate come violazioni di legge per essere esaminate in sede di cassazione; altrimenti il ricorso può essere respinto per difetto di titolo.
  • Sulle questioni di periculum in mora il giudice deve motivare in modo specifico e individuale i rischi concreti di dispersione o alterazione dei beni sequestrati; motivazioni generiche rivolte indistintamente a più indagati possono risultare insufficienti, ma la verifica sostanziale può essere esclusa se l'impugnazione è inammissibile per ragioni preliminari.

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