Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34565/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente recepito la richiesta sanzionatoria concordata dalle parti e aveva comunque ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio, come indicato a pagina 14 della sentenza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ricorreva contro la sentenza del 10 febbraio 2026 della Corte d’appello di Brescia, pronunciata in accoglimento del concordato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della sentenza del 19 giugno 2025 del GUP del Tribunale di Mantova, emessa all’esito di giudizio abbreviato. La sentenza d’appello aveva confermato la responsabilità per il concorso in quattro rapine aggravate e per lesioni personali volontarie aggravate, commesse l’11 settembre 2024, rideterminando soltanto la pena. Con un unico motivo, la difesa deduceva violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis c.p., sostenendo che la Corte d’appello non avesse richiamato i criteri legali di determinazione della pena né le disposizioni indicate.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Con sentenza in data 10 febbraio 2026, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 19 giugno 2025 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di El Hatimi Mohammed Akram in relazione ai reati di concorso in quattro rapine aggravate (capi 1, 3, 5 e 6 della rubrica delle imputazioni) e lesioni personali volontarie aggravate (capi 2 e 4) tutti consumati in data 11 settembre 2024, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

    Il concordato in appello ha comportato la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, lasciando ferma l’affermazione di responsabilità.

  • artt. 133 e 133-bis c.p.

    Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, la Corte territoriale non solo ha correttamente accolto la richiesta sanzionatoria concordata dalle parti (e ciò di per sé sarebbe sufficiente), ma ha anche ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio (v. pag. 14 della sentenza impugnata).

    La doglianza relativa alla determinazione della pena non è fondata quando la decisione recepisce correttamente la richiesta sanzionatoria concordata e motiva ampiamente il trattamento sanzionatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. osservando che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni riferimento ai criteri di determinazione della pena e non avrebbe fatto alcun richiamo alle disposizioni di legge citate.

    La censura per violazione di legge in materia di commisurazione della pena è stata esaminata e ritenuta infondata alla luce dell’accoglimento della richiesta concordata e della motivazione resa dalla Corte territoriale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, in assenza di ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La censura di violazione dei criteri legali di commisurazione della pena non è fondata quando il giudice d’appello recepisce correttamente la richiesta sanzionatoria concordata dalle parti e motiva adeguatamente sul trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioniRapinaLesioni
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.