Sentenza n. 14150/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni e per la condanna dei resistenti alla liquidazione del quantum debeatur dovuto, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, per la mancata attivazione della previdenza integrativa, così come prevista dall'art. 26, comma 20 della L.448/1998 e dal D.Lgs. 195/1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di avviare e attuare le procedure necessarie all'istituzione della previdenza complementare prevista dall'art. 26, comma 20, della l. 448/1998 e dal d.lgs. 195/1995, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la mancata attivazione del sistema. La pretesa è stata fondata sull'asserita inerzia delle amministrazioni e sulla conseguente lesione della posizione previdenziale dei dipendenti. Le amministrazioni costituite hanno resistito con atto di stile e depositato documenti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la previdenza complementare per il personale interessato è rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione collettiva. Le amministrazioni non hanno un autonomo obbligo di provvedere, non potendo disciplinare unilateralmente la materia, e non sono previsti termini entro i quali debba essere attuata la previdenza complementare. In assenza della definizione della materia mediante contrattazione collettiva o, per il personale soggetto a concertazione, mediante le specifiche procedure previste dal d.lgs. 195/1995, non sussiste quindi un obbligo direttamente esigibile nei confronti delle amministrazioni. La tutela degli interessati passa attraverso eventuali iniziative negli organi di rappresentanza sindacale. È stata conseguentemente esclusa anche la responsabilità risarcitoria, non essendo ravvisabile l'antigiuridicità della condotta amministrativa. Il giudice ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano allegato né provato in modo specifico il danno-conseguenza individualmente subito. Le spese sono state compensate in ragione della difesa meramente formale delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 26, comma 20, l. 448/1998
La disposizione è richiamata quale base della pretesa relativa all'istituzione della previdenza complementare, ma non è interpretata come fonte di un autonomo obbligo immediatamente esigibile delle amministrazioni, in assenza delle procedure negoziali e concertative previste dall'ordinamento.
d.lgs. 195/1995
La materia della previdenza complementare per il personale interessato deve essere definita attraverso le procedure di contrattazione collettiva e, per il personale soggetto a concertazione, mediante le specifiche procedure di concertazione previste dal decreto.
art. 88, comma 1, lett. d, c.p.a.
La sentenza richiama la possibilità di motivare mediante rinvio alle motivazioni di precedenti pronunce conformi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando l'istituzione di un sistema di previdenza complementare per dipendenti pubblici è rimessa dalla legge a procedure di negoziazione e concertazione, le amministrazioni non hanno un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente, né possono disciplinare da sole la materia.
- In assenza della definizione della previdenza complementare mediante contrattazione collettiva o concertazione secondo le procedure previste dall'ordinamento, il singolo dipendente non può ottenere dal giudice amministrativo l'accertamento di un obbligo immediato dell'amministrazione di attivare il sistema.
- La mancata attivazione di un sistema di previdenza complementare non integra, in assenza di uno specifico obbligo giuridico direttamente imputabile all'amministrazione, una condotta antigiuridica idonea a fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
- La domanda risarcitoria richiede, oltre all'allegazione dell'illegittimità della condotta amministrativa, la specifica allegazione e prova del danno-conseguenza individualmente subito.
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