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Sentenza

Sentenza n. 14150/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni e per la condanna dei resistenti alla liquidazione del quantum debeatur dovuto, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, per la mancata attivazione della previdenza integrativa, così come prevista dall'art. 26, comma 20 della L.448/1998 e dal D.Lgs. 195/1995.

Giustizia amministrativa202201035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di avviare e attuare le procedure necessarie all'istituzione della previdenza complementare prevista dall'art. 26, comma 20, della l. 448/1998 e dal d.lgs. 195/1995, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la mancata attivazione del sistema. La pretesa è stata fondata sull'asserita inerzia delle amministrazioni e sulla conseguente lesione della posizione previdenziale dei dipendenti. Le amministrazioni costituite hanno resistito con atto di stile e depositato documenti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la previdenza complementare per il personale interessato è rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione collettiva. Le amministrazioni non hanno un autonomo obbligo di provvedere, non potendo disciplinare unilateralmente la materia, e non sono previsti termini entro i quali debba essere attuata la previdenza complementare. In assenza della definizione della materia mediante contrattazione collettiva o, per il personale soggetto a concertazione, mediante le specifiche procedure previste dal d.lgs. 195/1995, non sussiste quindi un obbligo direttamente esigibile nei confronti delle amministrazioni. La tutela degli interessati passa attraverso eventuali iniziative negli organi di rappresentanza sindacale. È stata conseguentemente esclusa anche la responsabilità risarcitoria, non essendo ravvisabile l'antigiuridicità della condotta amministrativa. Il giudice ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano allegato né provato in modo specifico il danno-conseguenza individualmente subito. Le spese sono state compensate in ragione della difesa meramente formale delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 20, l. 448/1998

    La disposizione è richiamata quale base della pretesa relativa all'istituzione della previdenza complementare, ma non è interpretata come fonte di un autonomo obbligo immediatamente esigibile delle amministrazioni, in assenza delle procedure negoziali e concertative previste dall'ordinamento.

  • d.lgs. 195/1995

    La materia della previdenza complementare per il personale interessato deve essere definita attraverso le procedure di contrattazione collettiva e, per il personale soggetto a concertazione, mediante le specifiche procedure di concertazione previste dal decreto.

  • art. 88, comma 1, lett. d, c.p.a.

    La sentenza richiama la possibilità di motivare mediante rinvio alle motivazioni di precedenti pronunce conformi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando l'istituzione di un sistema di previdenza complementare per dipendenti pubblici è rimessa dalla legge a procedure di negoziazione e concertazione, le amministrazioni non hanno un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente, né possono disciplinare da sole la materia.
  • In assenza della definizione della previdenza complementare mediante contrattazione collettiva o concertazione secondo le procedure previste dall'ordinamento, il singolo dipendente non può ottenere dal giudice amministrativo l'accertamento di un obbligo immediato dell'amministrazione di attivare il sistema.
  • La mancata attivazione di un sistema di previdenza complementare non integra, in assenza di uno specifico obbligo giuridico direttamente imputabile all'amministrazione, una condotta antigiuridica idonea a fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
  • La domanda risarcitoria richiede, oltre all'allegazione dell'illegittimità della condotta amministrativa, la specifica allegazione e prova del danno-conseguenza individualmente subito.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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