Sentenza del 06/04/2022 n. 11111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero di accise non pagate; l'atto di contestazione riguardava l'omesso pagamento della rata di acconto delle accise relativa a marzo 2009. La società ha invocato l'esimente della forza maggiore deducendo grave e reiterato ritardo dei pagamenti da parte di debitori pubblici (servizio di salvaguardia ed erogazione a enti pubblici) che avrebbe determinato una situazione di illiquidità impedendole di versare l'accisa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la forza maggiore, ai fini delle sanzioni tributarie (art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997), vada interpretata secondo la nozione penalistica (evento imponderabile, imprevedibile e irresistibile che annulla la coscienza e volontarietà dell'agente). Ha escluso che la crisi di liquidità derivante da ritardi, anche gravi e reiterati, nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e per di più prevedibile, possa configurare tale forza maggiore. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dalla società. Compensate le spese del merito; la società è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5
La disposizione che prevede l'esimente in caso di forza maggiore nelle sanzioni tributarie va interpretata alla luce della nozione penalistica di forza maggiore; non si estende alla mera crisi di liquidità derivante da ritardi di pagamento dei debitori.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Richiamata dalla giurisprudenza regionale, ma detta norma attiene all'incertezza oggettiva del diritto; non è pertinente per giustificare il mancato pagamento derivante da inadempimento dei debitori.
D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471 (norme generali sulle sanzioni tributarie)
Conferma la natura punitiva del regime sanzionatorio tributario predisposto dal legislatore, coerente con un'interpretazione rigorosa delle esimenti.
Codice penale, artt. 42, 45, 46, 54
La Corte utilizza la nozione penale di forza maggiore/causa di giustificazione: evento imponderabile che annulla la signoria dell'agente sui propri comportamenti (elide coscienza e volontà). Solo eventi di tale natura possono escludere la responsabilità sanzionatoria.
Corte EDU (art. 6) e Costituzione (art. 27) - principi richiamati
Richiamati a conferma del principio che l'ordinamento garantisce tutele anche nell'ambito di misure afflittive, ma senza travolgere il regime sanzionatorio che richiede una rigorosa prova dell'evento esimente.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (casi citati in motivazione)
La giurisprudenza comunitaria definisce una nozione di forza maggiore rilevante nelle materie doganali/accise con elementi oggettivi e soggettivi; la Corte di cassazione tuttavia distingue il regime sanzionatorio tributario e non estende automaticamente quella nozione alle esimenti sanzionatorie interne.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie la nozione di forza maggiore va interpretata penalisticamente: è necessario un evento imponderabile, imprevedibile e irresistibile che annulli la volontà dell'agente.
- La semplice crisi di liquidità o l'illiquidità aziendale, anche se causata da ritardi gravi e ripetuti nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, di norma non costituisce forza maggiore esimente.
- Se la situazione generatrice dell'inadempimento era prevedibile o sistemica (es. ritardi abituali delle PA) viene meno l'elemento dell'imprevedibilità richiesto per l'esimente.
- La difesa fondata sulla mancanza di colpevolezza non è di per sé equivalente alla prova di una forza maggiore che annulli la coscienza e volontà: l'onere di prova dell'esimente grava sul contribuente.
- Nei casi simili, va distinto il regime delle accise/doganale (dove la giurisprudenza UE ammette valutazioni specifiche) dal diritto sanzionatorio interno: le finalità punitive e preventive del sistema sanzionatorio richiedono una valutazione più rigorosa delle esimenti.
- Dal punto di vista pratico, per prospettare con successo una difesa basata sulla forza maggiore il contribuente dovrebbe documentare un evento esterno, straordinario, imprevedibile e che abbia reso oggettivamente impossibile adempiere, oltre a dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per ovviare all'evento.
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