Sentenza n. 1104/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro (R.G. 831/2017) n. 263/2017 - provvisoriamente esecutivo - notificato in tale forma il 05.09.2017 e il 29.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice del lavoro, confermato in sede di opposizione e divenuto definitivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sezione Lavoro, n. 263/2017, provvisoriamente esecutivo e successivamente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo dalla sentenza n. 650/2025, passata in giudicato. Il titolo imponeva all’Opera Pia il pagamento della somma lorda di euro 19.122,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo, nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 759,00 oltre accessori. Dedotta la perdurante inerzia dell’ente debitore, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorrente ha inoltre documentato la notificazione del decreto ingiuntivo e della sentenza definitiva nel rispetto dell’art. 14 d.l. 669/1996, nonché il rispetto del termine decennale per l’azione di ottemperanza e del termine processuale per il deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché essa può essere proposta anche per decreti ingiuntivi confermati in sede di opposizione. Ha accertato che il decreto ingiuntivo era stato confermato dalla sentenza del giudice del lavoro, divenuta cosa giudicata, e che erano stati rispettati i termini processuali e il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Accertato il perdurante inadempimento dell’ente, ha ordinato all’Opera Pia di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il segretario comunale del Comune di Piazza Armerina quale commissario ad acta, con termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua perché il titolo esecutivo già prevedeva interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, assicurando la conservazione del valore reale del credito. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’ente debitore e liquidate in euro 850,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale indicato dalla disposizione; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, alla luce della rivalutazione monetaria e degli interessi già previsti dal titolo, sarebbe risultata manifestamente iniqua.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Impone il rispetto del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha accertato la regolare notificazione del titolo e della sentenza definitiva.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il commissario ad acta dovrà presentare la parcella per il compenso, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo quando il decreto non sia stato opposto oppure sia stato confermato in sede di opposizione e la relativa decisione sia divenuta definitiva.
- Quando l’amministrazione debitrice non esegue un titolo giudiziale definitivo, il giudice dell’ottemperanza può assegnarle un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo al contenuto del titolo esecutivo, essa risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale iniquità può sussistere se il titolo già riconosce interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento, assicurando la conservazione del valore reale del credito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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