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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36204/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La lite origina da un'espropriazione immobiliare promossa nei confronti di beni gravati da ipoteca per mutuo fondiario stipulato in epoca anteriore al TUB. I terzi acquirenti dell'immobile hanno proposto opposizione all'esecuzione sostenendo, tra l'altro, che il creditore si fosse comportato in modo contrario a correttezza e buona fede rifiutando ingiustificatamente di frazionare il mutuo e l'ipoteca, nonostante varie offerte e richieste volte a consentire la liberazione della loro quota di debito. La Corte d'appello ha ritenuto illegittimo il comportamento della banca e ha dichiarato nullo il pignoramento, condannando la procedente al risarcimento del danno. La società mandataria del credito ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi: ha dedotto, in sintesi, vizi del contraddittorio per mancata integrazione nella fase sommaria dell'opposizione; insussistenza, nella disciplina applicabile, di un diritto del terzo acquirente al frazionamento del mutuo o dell'ipoteca; estraneità del terzo acquirente al rapporto obbligatorio e inammissibilità di far valere, nel giudizio di opposizione, la violazione di buona fede e correttezza come motivo di invalidità dell'esecuzione; inesistenza di una fattispecie di estinzione dell'ipoteca per mancato frazionamento; questioni ulteriori su cessione del credito, offerta formale, legittimazione passiva e liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi secondo, terzo e settimo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato al rapporto tra creditore fondiario e terzo acquirente del bene il principio di correttezza e buona fede per desumerne un dovere di cooperazione al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca, nonché per trarne la nullità del pignoramento per asserito abuso del diritto. Ha invece rigettato il primo motivo, ritenendo regolare il contraddittorio nel giudizio di opposizione, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi al principio secondo cui non integra abuso del diritto la mancata cooperazione del creditore fondiario con il terzo acquirente per il frazionamento o la riduzione dell'ipoteca, restando il terzo estraneo alla posizione debitoria e assistito da strumenti propri per liberare il bene.

Norme richiamate

  • artt. 102, 602 e ss., 615 e 619 c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo per contestare il contraddittorio; la Corte ribadisce che nel giudizio di opposizione esecutiva il debitore è litisconsorte necessario, ma nel caso concreto il contraddittorio è stato poi regolarmente integrato nella fase a cognizione piena.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede; la Corte esclude che, nel caso del terzo acquirente di bene ipotecato, tali canoni impongano al creditore un dovere di cooperazione al frazionamento idoneo a incidere sul diritto di procedere ad esecuzione.

  • artt. 2808, 2858 e ss., 2889 e ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente e considerati dalla Corte nel chiarire che il terzo acquirente non è parte del rapporto debitorio e dispone di specifici strumenti per liberare il bene dai gravami.

  • art. 20 R.D. 16 luglio 1905 n. 646

    Richiamato come disciplina previgente del credito fondiario; la Corte lo considera operante sul piano processuale e non quale fonte di un diritto del terzo al frazionamento.

  • art. 3 D.P.R. n. 7/1976

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla materia fondiaria, ma non ritenuto idoneo a fondare un diritto del terzo acquirente al frazionamento.

  • art. 161 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato per affermare che ai procedimenti esecutivi anteriori all'entrata in vigore del TUB continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  • art. 2878 c.c.

    Richiamato per escludere che il mancato frazionamento determini una causa legale di estinzione dell'ipoteca.

  • art. 39 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato dalla ricorrente in tema di credito fondiario; la Corte esclude la creazione di una nuova fattispecie estintiva dell'ipoteca per mancato frazionamento.

  • artt. 1260 e ss. c.c.

    Richiamati nel motivo sulla cessione del credito, rimasto assorbito.

  • L. n. 130/1999

    Richiamata nel motivo sulla cessione dei crediti, rimasto assorbito.

  • artt. 1207 e ss., 1220 e 2899 e ss. c.c.

    Richiamati in tema di offerta formale di pagamento e liberazione del debitore; le censure sono state assorbite.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna/quantificazione del danno, ma il motivo è stato assorbito.

  • artt. 100, 604, 615, 619 e 792 c.p.c.

    Richiamati per contestare legittimazione e struttura dell'opposizione; la Corte afferma che il thema decidendum dell'opposizione riguarda l'esistenza del diritto del creditore a procedere, non la pretesa violazione di buona fede dedotta dal terzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo assoggettato a espropriazione per debito altrui, il debitore principale è litisconsorte necessario; tuttavia, se il contraddittorio viene regolarmente integrato nella fase a cognizione piena, non si verifica nullità insanabile del giudizio.
  • Nella disciplina del credito fondiario regolata dalla normativa previgente al TUB, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non ha un diritto soggettivo al frazionamento del mutuo o dell'ipoteca, trattandosi di soggetto estraneo al rapporto di finanziamento.
  • La violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del creditore non incide, di per sé, sul diritto a promuovere o mantenere l'esecuzione forzata contro il bene ipotecato del terzo acquirente, quando l'ordinamento gli riconosce specifici strumenti per liberare il bene.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, possono assumere rilievo i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto del creditore di procedere; resta invece estranea la mera censura di mancata cooperazione del creditore, ove non si traduca in un fatto idoneo a paralizzare il titolo esecutivo o il diritto di agire in executivis.
  • Non integra abuso del diritto la condotta del creditore fondiario che rifiuti di cooperare con il terzo acquirente al frazionamento o alla riduzione dell'iscrizione ipotecaria, se il terzo rimane estraneo alla posizione debitoria ed è tutelato da peculiari rimedi di liberazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataMutuoGiurisdizione
RamiEsecuzioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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