Cassazione Civile, Ordinanza n. 15736/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della lite pendente ai sensi del d.l. n. 119/2018 e, verificato il pagamento delle somme dovute, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In applicazione dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, ha disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero di maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria riferendo di aver aderito alla definizione agevolata della lite pendente prevista dal d.l. n. 119/2018 e di aver eseguito il pagamento degli importi dovuti; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Anche l'Agenzia delle entrate ha confermato l'avvenuto versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018
È stata utilizzata come base normativa per la definizione agevolata della lite pendente; il pagamento delle somme dovute ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Le spese del giudizio estinto per definizione della lite restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando risulti perfezionata con il versamento degli importi dovuti, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
- In presenza di estinzione del processo per definizione della controversia, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- Quando la legge sulla definizione della lite prevede una disciplina speciale delle spese, essa prevale sulla regola ordinaria e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
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