Sentenza del 05/04/2019 n. 9619 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso della ritenuta IRPEF del 20% applicata dal Comune nel giugno 2006 sulla somma ricevuta a titolo di risarcimento per l'occupazione usurpativa e la trasformazione irreversibile di un terreno. Sosteneva che il pagamento avesse natura esclusivamente risarcitoria, derivando da un illecito della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., e non costituisse né un'indennità di esproprio né una plusvalenza imponibile. Deduceva inoltre l'omesso esame della sentenza del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto il risarcimento e la violazione della disciplina fiscale interna e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la ritenuta del 20% è legittima anche quando le somme derivano da un'occupazione usurpativa o da un'occupazione priva di titolo, purché siano collegate alla perdita del terreno e alla realizzazione di un'opera pubblica. La disciplina fiscale comprende infatti anche le somme corrisposte per risarcimento del danno da acquisizione coattiva e occupazione illegittima. Il motivo relativo all'omesso esame della sentenza del Tribunale di Bari è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché tale sentenza non era decisiva rispetto alla corretta applicazione della disciplina tributaria. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.900 euro di spese di giudizio, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 2043 del codice civile
Qualora il fatto doloso o colposo cagioni ad altri un danno ingiusto, colui che ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno
La norma fonda la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione per l'occupazione illegittima, ma la qualificazione civilistica del pagamento come risarcimento non esclude, secondo la Corte, la sua rilevanza fiscale quando esso è collegato alla perdita del terreno.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 6 e 81, comma 1, lettera b)
Le somme riconducibili a plusvalenze derivanti dalla perdita o dall'acquisizione coattiva di terreni possono concorrere alla formazione del reddito imponibile secondo il regime previsto per le indennità e i corrispettivi collegati a procedimenti espropriativi.
Legge n. 413 del 1991, art. 11, commi 5, 6 e 7
Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per l'occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del venti per cento
La ritenuta del 20% si applica non solo alle indennità di esproprio in senso stretto, ma anche alle somme dovute per acquisizioni coattive, occupazioni illegittime e risarcimenti collegati alla perdita della proprietà. Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi.
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 35
La tassazione riguarda espressamente anche il risarcimento del danno per acquisizione coattiva di un terreno destinato alla realizzazione di un'opera pubblica, includendo quindi le ipotesi di occupazione senza titolo.
Art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU
La tassazione delle somme ricevute per espropriazione o occupazione illegittima non viola il diritto di proprietà, perché costituisce un successivo esercizio del potere impositivo e non un'ingerenza sproporzionata nella proprietà. La ritenuta non è considerata confiscatoria o irragionevole.
Art. 117, comma 1, della Costituzione
Il parametro convenzionale CEDU non è stato violato: la normativa fiscale italiana realizza un equilibrio ritenuto proporzionato tra interesse pubblico alla riscossione delle imposte e tutela del diritto di proprietà.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le somme ricevute dal proprietario per la perdita di un terreno destinato a un'opera pubblica possono essere soggette alla ritenuta IRPEF del 20% anche se il pagamento è qualificato formalmente come risarcimento del danno e deriva da un'occupazione usurpativa o priva di titolo.
- Ai fini fiscali è decisivo il collegamento sostanziale tra la somma ricevuta e la perdita o acquisizione coattiva del terreno, più che la denominazione utilizzata nel provvedimento giudiziario o nell'atto di pagamento.
- La distinzione tra occupazione appropriativa, acquisitiva e usurpativa non esclude automaticamente l'imponibilità: quando vi è trasformazione irreversibile del fondo e perdita della proprietà in favore dell'opera pubblica, la ritenuta può essere applicata.
- La ritenuta del 20% è normalmente legittima, ma il contribuente può valutare l'opzione per la tassazione ordinaria, che consente di determinare l'imposta considerando la sola plusvalenza insieme agli altri redditi dichiarati.
- La contestazione della natura illecita dell'occupazione o della sentenza che ha riconosciuto il risarcimento è utile solo se può incidere concretamente sull'applicazione della disciplina fiscale; altrimenti il motivo può essere dichiarato privo di interesse.
- La tassazione non è, di per sé, contraria alla tutela convenzionale della proprietà, salvo che il prelievo assuma carattere sproporzionato o sostanzialmente confiscatorio.
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