Sentenza del 02/07/2020 n. 13499 - Corte di Cassazione
Cartella di pagamento - Controllo automatizzato ex art. 36-bis - Divergenza tra il dovuto dichiarato e il versato - Preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente non prevista - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 2005, notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per Irap e Ires (importo €842.668,59). La contribuente deduceva: omissione dell'avviso bonario/preventiva comunicazione dell'esito del controllo; carenza di motivazione della cartella; nullità della notificazione (relata in bianco, firma e formalità mancanti); omessa possibilità di versare con riduzione delle sanzioni per mancata comunicazione; omessa sottoscrizione; omissione di pronuncia su credito d'imposta e mancata considerazione di un crédito di €496.700,00.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, quando il controllo automatizzato si limita a constatare divergenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato, non è richiesta la preventiva comunicazione dell'esito (avviso bonario). La motivazione della cartella è valida se la cartella richiama le dichiarazioni già note al contribuente (richiamo al Mod. Unico). Difetti formali della relata o della collocazione della firma non hanno determinato l'inesistenza della notificazione, essendo i vizi sanati dalla tempestiva impugnazione (art.156 c.p.c.). La mancata comunicazione preventiva non preclude la possibilità, dopo ricezione della cartella, di versare con riduzione della sanzione quando prevista. La mancanza della sottoscrizione non invalida l'atto se la riferibilità all'Autorità non è in dubbio. Quanto al credito d'imposta denunciato, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia efficacemente dimostrato la propria pretesa o che la questione fosse un errore percettivo piuttosto che un'omissione di pronuncia, rimediabile con strumenti diversi (es. revocazione). Condanna della ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Consente la liquidazione automatizzata sulla base delle dichiarazioni; l'emissione della cartella a seguito di tale controllo non richiede sempre preventiva comunicazione al contribuente quando il controllo constata semplici divergenze fra dichiarato e versato. Se invece la procedura impone rettifiche preventive dei dati dichiarati (non meri errori materiali) la preventiva comunicazione può essere necessaria per la validità della procedura.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Norma parallela alle disposizioni del 36-bis per l'IVA; il principio applicato alle liquidazioni automatiche in tema IVA è estensibile alla materia citata: il richiamo alle dichiarazioni può assolvere l'obbligo informativo quando il contribuente è già a conoscenza dei dati.
legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6, comma 5
Riguarda i diritti di informazione e partecipazione del contribuente; nel caso di liquidazione automatizzata l'adempimento informativo può considerarsi assolto con il richiamo alle dichiarazioni già conosciute dal contribuente, salvo i casi di rettifiche non meramente materiali.
legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, comma 3
Imposta l'obbligo di motivazione degli atti tributari; però per le cartelle derivanti da liquidazione automatica il richiamo alla dichiarazione soddisfa l'obbligo motivazionale se il contribuente è già a conoscenza dei presupposti di fatto.
art. 148 c.p.c.
Disposizioni sulla notificazione degli atti: la ricostruzione della Corte segnala che per dedurre vizi di notifica in cassazione occorre trascrivere integralmente le relate e gli atti relativi al procedimento notificatorio; vizi formali possono essere sanati dal raggiungimento dello scopo della notificazione.
art. 156, comma 3 c.p.c.
Stabilisce che la tempestiva impugnazione dell'atto sanifica alcuni vizi della notificazione quando l'effetto della comunicazione è stato raggiunto; qui la pronta impugnazione ha sanato vizi relativi alla relata.
d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, art. 2, comma 2
Richiama la disciplina sulla modalità di versamento con riduzione della sanzione: la Corte osserva che la riduzione riguarda le sanzioni e che la mancata preventiva comunicazione non preclude la possibilità di usufruire della riduzione dopo la notifica della cartella.
legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 6 lett. e), art. 4 comma 1 e art. 5 comma 1
Norme generali sul procedimento amministrativo e motivazione degli atti; la Consulta della Corte ricorda che gli obblighi di motivazione vanno calibrati in relazione al tipo di atto e che il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente nel caso di cartelle derivate da liquidazione automatica.
d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, art. 3
Richiama principi di efficacia e formalità degli atti amministrativi; la Corte evidenzia che la mancanza di elementi formali (es. sottoscrizione) non invalida l'atto se la riferibilità all'autorità è chiara.
d.P.R. 30 settembre 1973 n. 602, art. 25
Prevede il modello della cartella di pagamento approvato dal Ministero: il modello non richiede la sottoscrizione dell'esattore nella forma della firma autografa, per cui la mancata firma non determina automaticamente l'invalidità dell'atto.
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 58, comma 2
Consente l'acquisizione di documenti nel processo tributario; la Corte ha però ritenuto che la contestazione circa il mancato esame di documenti depositati in appello configurasse in realtà un errore percettivo più che una omissione di pronuncia.
art. 395 c.p.c.
Regola la revocazione per errore di fatto; la Corte osserva che, quando la censura è diretta a un errore percettivo circa prove già presenti, il rimedio adeguato sarebbe la revocazione e non la cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- L'emissione di una cartella ex art. 36-bis non richiede sempre l'invio di un avviso bonario: se il controllo automatizzato si limita a constatare una semplice divergenza tra imposta dichiarata e imposta versata, la preventiva comunicazione non è necessaria; invece, se la procedura comporta rettifiche sostanziali della dichiarazione (non meri errori materiali) la preventiva comunicazione è requisito rilevante per la validità della procedura.
- Per le cartelle derivanti da liquidazione automatica l'obbligo di motivazione può essere assolto con il richiamo alla dichiarazione (es. Mod. Unico) già in possesso del contribuente; non è sempre necessario esplicitare nel dettaglio presupposti e ragioni giuridiche.
- Vizi formali della notificazione (relata parzialmente carente, collocazione della relata, mancanza di firma) non comportano automaticamente l'inesistenza dell'atto quando l'effetto della notificazione sia stato raggiunto e l'atto sia tempestivamente impugnato: l'impugnazione può sanare tali vizi ai sensi dell'art.156 c.p.c.
- La mancanza di sottoscrizione della cartella non invalida l'atto se ne è chiara la riferibilità all'autorità emittente; la firma autografa è essenziale solo quando espressamente prevista dalla legge o dal modello.
- La mancata comunicazione preventiva di irregolarità non preclude la possibilità, dopo la notifica della cartella, di regolarizzare la posizione usufruendo delle riduzioni previste (es. riduzione delle sanzioni), ove contemplato dalla normativa.
- Il contribuente che eccepisce crediti d'imposta ha l'onere di provarli in giudizio; la contestazione di un errore percettivo del giudice circa documenti già in atti è rimediabile con strumenti processuali specifici (es. revocazione) e non sempre con ricorso per cassazione.
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