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Sentenza

Sentenza n. 2127/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1058/2024, recante condanna all’accredito di complessivi € 1.500,00 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1058/2024. Tale sentenza aveva condannato l’Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’adempimento. La ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era ritualmente notificato, definitivo e non eseguito, senza che il Ministero avesse opposto alcunché. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi alla sentenza del Tribunale di Agrigento e di provvedere al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. È stato previsto l’obbligo di trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 600,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore distrattario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a garantirne l’effettiva attuazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    I parametri forensi relativi alle procedure esecutive mobiliari sono stati utilizzati analogicamente per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza, in considerazione della bassa complessità della controversia.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giudiziario definitivo, ritualmente notificato all’amministrazione e divenuto esecutivo, non viene adempiuto entro il termine previsto dalla legge, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento o all’attribuzione di una somma, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi entro un termine determinato e fissare contestualmente un termine ulteriore per l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta fin dalla sentenza di ottemperanza, subordinandone l’attivazione all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un funzionario competente, senza riconoscimento di uno specifico compenso quando si tratti di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa obbligata.
  • Nell’ottemperanza, l’amministrazione soccombente può essere condannata alle spese di lite anche quando si costituisca senza formulare contestazioni e persista nell’inadempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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