Cassazione Penale, Sentenza n. 29012/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna per Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Romania: (1) mancata doppia punibilità per fatti indicati nel MAE (revoca della sospensione della pena per guida senza patente), con richiamo all'art. 7 I.69/2005; (2) violazione degli artt. 2 e 18-bis, comma 2, I.69/2005 perché il ricorrente sarebbe residente/dimorante in Italia da oltre cinque anni e pertanto eseguibile la pena in Italia; (3) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, I.69/2005 e richiesta di sospensione in attesa del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e rigetta i motivi. Sul primo motivo: la Corte ha rilevato che il MAE indicava sentenze rumene che accertavano la guida senza patente e la revoca della sospensione condizionale della pena, ma la consegna è stata disposta esclusivamente per il reato di omicidio colposo; la condizione della doppia punibilità va valutata rispetto alla fattispecie per la quale si richiede efetiva consegna e, nel caso, non emerge che il ricorrente sia stato definitivamente condannato in Italia per la fattispecie depenalizzata; la depenalizzazione prevista dal d.lgs. 15/01/2016, n.8 non si estende alle ipotesi aggravate punite con pena detentiva. Sul secondo motivo: la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il requisito della residenza o dimora effettiva e legittima in Italia da almeno cinque anni previsto dall'art. 18-bis; il termine quinquennale si applica sia alla residenza sia alla dimora e mira a garantire un effettivo legame con il territorio. Sul terzo motivo: la questione CJEU è irrilevante nel caso concreto perché manca il presupposto normativo (il requisito quinquennale). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 7)
Il requisito della doppia punibilità ai sensi dell'art. 7 richiede che il fatto per cui si chiede la consegna sia contemplato come reato anche dall'ordinamento italiano al momento della decisione; la valutazione deve riferirsi alla fattispecie per la quale si richiede effettiva consegna.
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 18-bis, comma 2)
"[q]uando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno"
La norma consente il rifiuto della consegna solo se il soggetto è residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni e se la corte dispone l'esecuzione in Italia; il requisito quinquennale riguarda sia la residenza sia la dimora e richiede prova di un effettivo radicamento.
Codice della Strada (art. 218, comma 6) e codice penale (art. 168 cit.)
Riferimenti utilizzati nel ricorso per sostenere che la circolazione con patente sospesa costituisce in Italia una fattispecie rilevabile solo amministrativamente; la Corte però richiede la corrispondenza della fattispecie come reato tra ordinamenti, non la coincidenza delle conseguenze (es. revoca sospensione).
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1 e art. 5 richiamati)
La depenalizzazione delle violazioni punite con sola pena pecuniaria non si estende alle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali ipotesi restano reato autonomo e, se definitivamente accertate, possono integrare la doppia punibilità.
Decisione 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo), art. 4, punto 6
Richiamata nella questione pregiudiziale discussa innanzi alla Corte costituzionale e alla CJEU: riguarda i limiti all'automatismo di consegna e i legami significativi con lo Stato di esecuzione che possono giustificare il rifiuto della consegna.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (art. 7 CDFUE) e Costituzione/Trattati (artt. 11 e 117 Cost.)
Richiami costituzionali e sovranazionali utilizzati dal ricorrente per contestare la compatibilità dell'art. 18-bis con diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva per carenza del presupposto normativo nel caso concreto.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8) e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 17, par. 1)
Richiamate a supporto della tutela della vita privata e dei legami familiari/residenza come argomento a favore del rifiuto della consegna; la Corte ha tuttavia ritenuto irrilevanti tali profili per la decisione data l'assenza della prova del requisito quinquennale.
Massime di principio
- La doppia punibilità per un mandato d'arresto europeo si verifica solo se il fatto per il quale si richiede la consegna è configurato come reato anche nell'ordinamento italiano al momento della decisione; va valutata sulla fattispecie oggetto di consegna, non su elementi accessori indicati nel MAE.
- La depenalizzazione di un illecito trasformato in sanzione pecuniaria non esclude automaticamente responsabilità per ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali ipotesi restano reato autonomo e possono preservare la doppia punibilità.
- Il beneficio di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18-bis richiede la prova del requisito temporale (residenza o dimora effettiva di almeno cinque anni); detto termine si applica sia alla residenza sia alla dimora e mira a valutare l'effettivo radicamento del soggetto nel territorio.
- La mera esibizione di documenti quali carta d'identità o buste paga non è di per sé conclusiva; l'onere probatorio sul radicamento spetta a chi ne invoca gli effetti ai fini dell'esecuzione in Italia.
- Le questioni di compatibilità costituzionale/sovranazionale (prejudiziale alla CJEU) possono essere non decisive se manca il presupposto di fatto o di diritto richiesto dalla norma nazionale; non sempre è necessario sospendere il procedimento in attesa della pronuncia europea.
- In caso di rigetto del ricorso per consegna, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad ulteriori somme (es. contributi alla Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28703/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28704/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28705/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28706/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28708/2022 del 21/07/2022
- Sentenza penale · 21 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28710/2022 del 21/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →