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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35296/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Bologna sul compendio aziendale e sulle quote sociali di Azzurro s.r.l. (sequestro preventivo impeditivo ex art.321 cod. proc. pen. relativo al reato di associazione per delinquere di cui all'art.416 c.p.) e sul sequestro diretto finalizzato alla confisca di tre automezzi (riferiti a delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale). La ricorrente deduce principalmente: mancata o insufficiente motivazione del tribunale del riesame nel considerare le memorie e le consulenze difensive; errata applicazione dei criteri per il sequestro finalizzato alla confisca (art.240 c.p.) in relazione a beni spettanti a terzi che non avrebbero tratto profitto personale; omissione di disamina di una sentenza irrevocabile e di documentazione che attesterebbe la legittimità delle vendite e la tracciabilità delle operazioni infragruppo; eccessiva compressione dei diritti della società senza valutare misure meno invasive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in massima parte, generiche o attinenti alla motivazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se non nei casi tassativi (es. mancanza assoluta di motivazione). Il Collegio ha confermato la legittimità del sequestro preventivo impeditivo sul compendio aziendale e sulle quote, rilevando l'esistenza di elementi concreti che collegano Azzurro s.r.l. all'organizzazione delittuosa e il rischio concreto di ulteriore strumentalizzazione del patrimonio. Anche le censure relative al sequestro finalizzato alla confisca degli automezzi sono state ritenute inammissibili o infondate, posto che il vincolo di pertinenzialità dei beni al reato risultava dimostrato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    comma 2 (sequestro preventivo)

    Il sequestro preventivo impeditivo può riguardare anche beni solo indirettamente pertinenti al reato; non richiede necessariamente un collegamento strutturale come nel sequestro ai fini di confisca

  • art. 416 cod. pen.

    sub a) (associazione per delinquere)

    Reato rispetto al quale il tribunale ha ritenuto sussistente il fumus e il periculum, giustificando il sequestro impeditivo sul compendio aziendale

  • art. 240 cod. pen.

    comma primo (confisca del profitto)

    La confisca del profitto ha natura recuperatoria, ma il ricorso non ha prodotto elementi vincenti per dimostrare l'assenza di pertinenzialità dei beni al reato nel caso concreto; la Corte ha distinguido tra sequestro impeditivo e sequestro per confisca

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e sull'omessa disamina di elementi documentali; la Corte ha valutato che le censure fossero generiche e non rientranti nei limiti di sindacabilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 23 d.l. n.137/2020

    comma 8 (trattazione orale)

    Disposizione processuale in tema di richiesta di discussione orale nella fase di impugnazione, richiamata nelle fasi procedurali del ricorso

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali in Cassazione è molto limitato: vanno dedotte solo violazioni di legge evidenti (es. totale mancanza di motivazione) e non la mera critica alla valutazione di merito.
  • Il sequestro preventivo impeditivo può colpire beni anche indirettamente collegati al reato quando vi sia un fondato periculum di protrazione o di ulteriore strumentalizzazione, senza richiedere il grado di collegamento necessario per la confisca.
  • Per ottenere la revoca o la cassazione di un sequestro reale occorre mostrare elementi nuovi e potenzialmente decisivi non valutati dal giudice di merito; rilievi meramente assertivi o ricostruzioni alternative dei fatti sono difficilmente efficaci in sede di legittimità.
  • La differenza tra sequestro finalizzato alla confisca e sequestro impeditivo è cruciale: il primo richiede un rapporto più stretto tra bene e profitto del reato, il secondo si fonda sul pericolo concreto di prosecuzione o dispersione e quindi può avere portata più ampia.
  • La prova che un soggetto terzo non ha tratto profitto personale dal reato e che l'acquisto di beni è legittimo deve essere documentata in modo chiaro e produrre elementi nuovi rispetto al procedimento di merito per incidere sulle misure cautelari.
  • La proporzionalità della misura va comunque valutata, ma la difesa deve indicare specificamente misure meno invasive idonee e dimostrare concretamente il pregiudizio alla continuità aziendale per far prevalere tale argomento.
  • L'uso di società interposte o in liquidazione tra cedente e cessionario, se collegato a un contesto indiziario di gruppo societario strumentalizzato, può giustificare il sequestro anche se singoli atti di trasferimento sono stati impugnati o resi innocui da pronunce parziali.

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