Cassazione Penale, Ordinanza n. 26791/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano specifici e introducevano questioni di merito estranee al giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte di appello contestando, con il primo e il secondo motivo, l'accertamento della responsabilità penale: ha dedotto una errata individuazione del reato presupposto e la mancata effettiva ricorrenza dell'elemento soggettivo, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove. Con il terzo motivo ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 114 c.p. e dell'art. 62-bis c.p., cioè il mancato riconoscimento di una diminuzione per il ruolo ritenuto di minore gravità e delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente reiterativi, perché non confrontati con la motivazione della sentenza d'appello e volti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; ha ritenuto anche il terzo motivo manifestamente infondato e comunque generico, osservando che la Corte territoriale aveva già valorizzato la gravità del fatto, l'impiego di mezzi aziendali e l'organizzazione di persone per l'impossessamento definitivo di materiale di provenienza illecita.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
a pena di inammissibilità
il ricorso deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
art. 114 c.p.
invocato dalla difesa per ottenere il riconoscimento del ruolo di minore importanza del contributo concorsuale, ma la doglianza è stata ritenuta generica e infondata.
art. 62-bis c.p.
invocato per le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato sulla gravità del fatto e sulle modalità della condotta.
art. 132 c.p.
richiamato quale criterio legale di determinazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro limiti non illogici o arbitrari.
art. 133 c.p.
richiamato quale parametro per la graduazione della pena e la valutazione degli indici di gravità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a reiterare censure già svolte in appello o a proporre una nuova lettura delle prove senza indicare specifici e decisivi travisamenti della motivazione impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo non coincide solo con la genericità in senso stretto, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle sviluppate nell'impugnazione.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito probatorio: resta preclusa la richiesta di sostituire la ricostruzione dei fatti e il giudizio di attendibilità compiuti dal giudice di merito.
- La graduazione della pena, inclusa la valutazione delle attenuanti e la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrio, non per una diversa valutazione di congruità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi significativi quali la gravità del fatto, le modalità esecutive e l'organizzazione della condotta, senza necessità di analitica confutazione di ogni argomento difensivo.
- In presenza di una motivazione congrua e non illogica, la richiesta di una diminuzione del trattamento sanzionatorio o di una diversa modulazione del concorso deve essere sorretta da censure puntuali; altrimenti il motivo è destinato all'inammissibilità.
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