Ordinanza n. 20/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e la relativa archiviazione emesso dal Questore della Provincia di Torino (TO), in data 1° ottobre 2025, notificato in data 27 ottobre 2025, protocollo n. 2233/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso definitivamente sulla giurisdizione né sulla domanda di annullamento. Ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026.
Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e relativa archiviazione, adottato dal Questore di Torino
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e ne ha disposto l'archiviazione. Il TAR, rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. una possibile questione preliminare di difetto di giurisdizione, ha osservato che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza in materia, la controversia sembrerebbe rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. Non sono stati ancora esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento né la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti e assegnare loro un termine per presentare memorie prima di definire il giudizio.
- La rilevazione di una possibile carenza di giurisdizione non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla domanda di annullamento né sulla tutela cautelare, che possono essere rinviate a una successiva camera di consiglio.
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