Sentenza n. 4934/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all''adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e ministeriali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione della Regione Piemonte recante gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 configura una fattispecie complessa, perfezionata cumulativamente dal tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e dall'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento, con successiva comunicazione al TAR. Poiché nel fascicolo non risultava depositato alcun attestato della Regione Piemonte né risultava effettuata la comunicazione prevista dalla legge, non sussistevano tutti i presupposti per una pronuncia sostanziale di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, dalla dichiarazione della ricorrente, dall'adesione alla procedura di decurtazione e dall'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie il giudice ha desunto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici in caso di superamento.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al ripiano richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma, con comunicazione al TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
La dichiarazione e il comportamento della parte, unitamente a fatti sopravvenuti univoci come l'adesione alla procedura di definizione e l'adempimento delle obbligazioni, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono i presupposti formali della cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista per i giudizi relativi al ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici si perfeziona soltanto quando ricorrono cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale, da comunicare al giudice amministrativo.
- La mancata documentazione dell'attestazione regionale o provinciale impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che ha natura sostanziale e non meramente processuale.
- Anche in assenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando fatti sopravvenuti e il comportamento della parte dimostrino in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →