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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44277/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Aurelio Mariano ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza, presentata ex art. 95 D.Lgs. 150/2022 e art. 56-bis L. 689/1981, per ottenere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con due ragioni: (a) la presunta non applicabilità della disciplina transitoria dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 perché il procedimento non era pendente in Cassazione al 30/12/2022; (b) la mancanza del "consenso dell'imputato" e della procura speciale del difensore che aveva depositato l'istanza. La difesa ha contestato entrambe le deduzioni e, in subordine, ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 rispetto agli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che: (1) nel giudizio di rinvio il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile l'istanza per vizi che si erano verificati nei precedenti gradi, ai sensi dell'art. 627, comma 4, c.p.p.; (2) il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento (che aveva ritenuto che il condannato avesse il diritto di avanzare istanza di sostituzione della pena), e dunque non poteva rimettere in discussione l'applicabilità dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 in assenza di nuovi elementi. Per tali motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio, disponendo che il Tribunale di Roma si attenga ai principi di diritto richiamati e proceda a nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 150/2022, art. 95

    Disciplina transitoria invocata per consentire la domanda di sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto che, avendo la Cassazione già riconosciuto il diritto del condannato ad avanzare istanza, il giudice di rinvio doveva applicare tale principio e non poteva dichiarare inammissibile l'istanza.

  • L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 56-bis

    Norma che disciplina la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la richiesta del condannato era formulata anche in base a questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 442, comma 2-bis

    Prevede la riduzione di pena (un sesto) in caso di mancata impugnazione delle sentenze emesse in primo grado con rito abbreviato; la riduzione era stata applicata dal Tribunale come primo effetto antesignano della valutazione sull'istanza sostitutiva.

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 4

    Stabilisce che nel giudizio di rinvio non possono essere rilevate nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi; la Corte ha invocato questa norma per affermare che il giudice di rinvio non poteva dichiarare inammissibile l'istanza per vizi anteriori.

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    Impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione sulle questioni di diritto; la Corte ha richiamato tale obbligo per vincolare il giudice di rinvio al principio espresso nella sentenza di annullamento.

  • Codice di procedura penale, art. 628, comma 2

    Prevede l'impugnazione specifica per l'inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento; la Corte ha richiamato la rilevanza di questa disposizione per la conformità del giudice di rinvio.

  • Codice di procedura penale, art. 618, comma 1-bis

    Norma citata in giurisprudenza relativamente all'obbligo di rimessione alle Sezioni Unite; la Corte ha osservato che il giudice di rinvio deve comunque uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 27

    Richiamati dalla difesa per un'eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 in relazione a uguaglianza e finalità rieducativa della pena; la Corte non ha proceduto a sollevare la questione perché ha ritenuto risolti i profili processuali e di diritto applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nell'annullamento e non può rimettere in discussione le questioni di diritto già decise dalla Cassazione, salvo nuovi elementi.
  • Ai sensi dell'art. 627, comma 4, c.p.p., il giudice di rinvio non può rilevare nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti gradi: difetti processuali anteriori che siano rilevabili devono essere trattati nel grado in cui sono sorti.
  • Se la Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto del condannato a proporre un'istanza (es. sostituzione della pena ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022), il giudice di rinvio deve permettere il riesame della domanda e applicare la disciplina indicata dalla Cassazione in assenza di nuovi elementi di fatto.
  • La presenza della procura speciale e del consenso dell'imputato sono rilevanti per l'ammissibilità di talune istanze (es. lavoro di pubblica utilità), ma eventuali contestazioni su tali profili non possono essere decisive nel giudizio di rinvio se il vizio risale ai precedenti gradi e non emergono fatti nuovi.
  • In casi analoghi è prudente che il difensore depositi documentazione chiara (procura speciale, dichiarazioni di consenso) e che il giudice verifichi la sussistenza di nuovi elementi prima di dichiarare inammissibile l'istanza; in mancanza, la parte può ottenere annullamento e rinvio se la Cassazione si è già pronunciata sul diritto a proporre l'istanza.

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