Sentenza n. 2848/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4084/2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano n. 4084/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4084/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Il TAR ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il giudicato sia la sua mancata esecuzione. Ha rilevato che l’an e il quantum del credito erano incontestati e ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia, mediante il rilascio della carta elettronica del docente e l’accredito su di essa dell’importo complessivo di € 1.000,00. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, comprese le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per il valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente dimostrare l’esistenza del titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione e la mancata esecuzione dell’obbligo puntualmente imposto all’amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, l’inottemperanza può essere ritenuta incontestata dal giudice.
- Se il giudicato stabilisce in modo determinato sia l’obbligazione amministrativa sia il relativo importo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento entro un termine specifico.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato, individuandone poteri, termini e facoltà di delega.
- L’incarico di commissario ad acta può essere attribuito a un organo o ufficio pubblico quando l’attività richiesta rientra nei suoi doveri istituzionali, senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →