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Sentenza

Sentenza del 12/07/2022 n. 22033 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello della contribuente contro un avviso di accertamento che aveva recuperato maggiori ricavi applicando gli studi di settore. In fase di cassazione la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di estinzione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata della controversia e ha prodotto documenti comprovanti il condono/definizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente aveva chiesto l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ma non ha ottemperato all'ordine dell'11 luglio 2019 di notificare per elenco i nuovi documenti all'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'art. 372 c.p.c.), così impedendo l'interlocuzione della resistente. Perciò i documenti prodotti ai fini della definizione non sono stati considerati e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non si è provveduto sulle spese di giudizio alla luce della mancata costituzione della resistente.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte ha richiamato l'obbligo di notificazione per elenco dei nuovi documenti all'altra parte; l'omissione di tale adempimento ha impedito l'interlocuzione dell'Agenzia e ha escluso la considerazione dei documenti prodotti ai fini della definizione agevolata.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato come norma procedurale collegata agli atti depositati, in relazione alle comunicazioni e memorie depositate dalla ricorrente in cassazione.

  • Cass. sentenza 30/10/2021 n. 37430

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non si provvede al raddoppio del contributo unificato; è un precedente interpretativo sulla gestione del contributo unificato in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara estinta la controversia per adesione a una definizione agevolata, deve comunque rispettare gli adempimenti processuali disposti dal giudice (es. notificazione per elenco ai sensi dell'art. 372 c.p.c.); l'omissione impedisce all'altra parte di partecipare e può far escludere i documenti prodotti per la definizione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (per definizione/condono) può rendere il ricorso inammissibile; il giudice di legittimità può dichiarare l'inammissibilità senza entrare nel merito quando manca interesse attuale alla pronuncia.
  • La mancata costituzione della resistente incide sulla decisione circa le spese di giudizio; in assenza di costituzione si può non provvedere sulle spese in cassazione.
  • È fondamentale conservare e depositare prova formale della notificazione degli atti e dei documenti (ricevute, copie PEC o attestazioni) per consentire l'interlocuzione delle controparti e l'utilizzabilità degli atti prodotti a fini estintivi.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta non si applicano automaticamente istituti fiscali o processuali come il raddoppio del contributo unificato; occorre fare riferimento alla giurisprudenza specifica sul punto.

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