Sentenza n. 15747/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, originariamente rilasciato il 2 maggio 2023 su domanda presentata telematicamente il 27 marzo 2023 dalla titolare di una ditta individuale. Ha dedotto eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione e violazione degli artt. 5, 21, 22, 24 e 24-bis del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. La domanda era corredata da un’asseverazione ritenuta non conforme al modello indicato dall’Ispettorato del lavoro, perché priva di informazioni sulla capacità economica e patrimoniale dell’impresa, sull’identità dei lavoratori interessati, sull’alloggio, sull’equilibrio economico-finanziario, sui dipendenti già impiegati e sull’attività svolta; mancava inoltre la certificazione comunale di idoneità alloggiativa. Dopo il preavviso di rigetto, tali carenze non erano state integrate: l’idoneità alloggiativa risultava soltanto richiesta al Comune. Il testo reca un’incongruenza tra la data del decreto indicata in epigrafe (22 agosto 2025) e quella riportata nella motivazione (22 luglio 2025).
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la documentazione prodotta presentava le carenze rilevate dall’amministrazione: l’asseverazione, anche dopo l’integrazione, era difforme dal modello e dai contenuti richiesti e non era stata presentata la certificazione di idoneità alloggiativa, necessaria a pena d’inammissibilità della domanda. Il preavviso di rigetto era stato comunicato al ricorrente e al difensore, ma non aveva condotto alla produzione degli elementi mancanti. La revoca è stata quindi giudicata conforme all’art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998. Restano salvi eventuali futuri provvedimenti dopo l’acquisizione della documentazione necessaria, incluso il certificato comunale di idoneità alloggiativa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
non è stata presentata la certificazione di idoneità alloggiativa determinando l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 22 c.2 T.U. Immigrazione.
La certificazione di idoneità alloggiativa è un requisito documentale la cui mancanza determina l’inammissibilità della domanda di nulla osta.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Le carenze documentali descritte hanno causato la revoca del nulla osta concesso, secondo quanto prescritto dall’art.22 c.5 quater T. U. Immigrazione, che si palesa esente dalle censure dedotte.
Le carenze documentali riscontrate, non superate dopo il preavviso, giustificano la revoca del nulla osta già concesso ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- La mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa richiesta per la domanda di nulla osta al lavoro subordinato ne determina l’inammissibilità.
- Le carenze documentali rilevanti ai fini del nulla osta, tra cui un’asseverazione priva dei contenuti richiesti e la mancata certificazione di idoneità alloggiativa, possono giustificare la revoca del nulla osta già concesso quando non siano state colmate dopo il preavviso di rigetto.
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