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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1747/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della loro condanna per traffico internazionale e detenzione di ingenti quantitativi di cocaina (circa 450 kg parte di un carico maggiore) contestando principalmente la valutazione probatoria fondata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Femia (n. 1981). Le doglianze vertevano sulla scarsa attendibilita del collaboratore (contraddizioni, interessi utilitaristici, errori sui nomi, incongruenze su pesi/quantitativi, mancanza di riscontri esterni individualizzanti), sul travisamento della prova con riferimento a sequestri e reperti (borsoni, quaderno contabile, revisione auto) e su vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, tra cui la quantificazione degli aumenti per continuazione rispetto a sentenze irrevocabili e lnegazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che, pur riconoscendo contraddizioni nelle dichiarazioni del collaboratore, ha ritenuto affidabile il "nucleo essenziale" delle sue dichiarazioni sulla vicenda (importazione, trasporto, occultamento e cessione di cocaina) grazie alla verifica in tre fasi (credibilita soggettiva, attendibilita intrinseca, riscontri esterni individualizzanti) e ai molteplici riscontri acquisiti nei procedimenti di merito. Sui profili sanzionatori la Corte ha ritenuto fondata la motivazione del merito, anche alla luce dei criteri indicati dalle Sezioni Unite per la quantificazione della continuazione e per il bilanciamento aggravanti/attenuanti; i ricorsi relativi al calcolo degli aumenti per reati-satellite sono stati ritenuti generici o infondati. In sintesi: confermata la decisione di merito; ricorsi respinti per manifesta genericità e reiterazione di doglianze gia esaminate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    art. 73 d.P.R. 309/1990; art. 73, comma 7 d.P.R. 309/1990

    Norma di incriminazione (traffico di stupefacenti); il comma 7 disciplina l'attenuante speciale applicata in sede di merito e la Corte ha riconosciuto l'attenuante speciale ritenendola prevalente sulle aggravanti in fase di determinazione della pena.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990

    Riferimento alla disciplina sanzionatoria collegata agli articoli sul traffico di stupefacenti; citata nella contestazione del reato principale.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Principio relativo alla valutazione delle prove dichiarative (testimonianze e collaboratori): le dichiarazioni di terzi devono essere corredate da riscontri esterni, e la decisione deve motivare la valutazione della credibilita e dei riscontri; la Corte ha richiamato questo articolo per giustificare la necessit dei riscontri individualizzanti e ha ritenuto che essi fossero presenti.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    art. 81, comma 2 cod. pen.

    Disciplina della continuazione di reati e relativo aumento di pena; la Corte ha richiamato i criteri per l'applicazione degli aumenti quando reati sono in parte gia giudicati con pronunce irrevocabili.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e delle attenuanti/agggravanti; applicato dal merito nella motivazione del diniego delle attenuanti generiche e nella graduazione della pena.

  • Sezioni Unite, sentenze rilevanti (giurisprudenza applicata)

    Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 (Marino); Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 (Andreotti); Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina); Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principi guida sull'uso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tre stadi di valutazione: credibilita soggettiva, attendibilita intrinseca, riscontri esterni) e sulla quantificazione della continuazione con reati in parte irrevocabili; la Corte di cassazione ha fatto pieno richiamo a tali precedenti per confermare la correttezza della valutazione di merito.

Massime di principio

  • Quando la condanna si fonda prevalentemente su dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il giudice deve valutare sistematicamente tre profili: credibilit soggettiva del dichiarante, attendibilit intrinseca (coerenza, precisione, costanza) e presenza di riscontri esterni individualizzanti rispetto alla specifica condotta imputata.
  • Il fatto che il collaboratore abbia interessi a ottenere benefici non invalida automaticamente le sue dichiarazioni: rileva la coerenza del racconto e la presenza di riscontri oggettivi che lo corroborino.
  • I riscontri richiesti dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. non sono predeterminati: possono consistere in elementi di vario tipo (intercettazioni, sequestri, documenti, processi con esiti coerenti) purché siano convergenti e individualizzanti rispetto alla specifica imputazione.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione di merito è limitato: essa verifica la correttezza, la logicit e la completezza della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione globale delle prove o proporre una diversa ricostruzione dei fatti quando la motivazione risulti congrua.
  • In tema di continuazione con reati parzialmente giudicati con sentenze irrevocabili, il giudice della cognizione deve indicare esplicitamente come ha tenuto conto delle pene già definitive e come ha quantificato gli aumenti per i reati-satellite, conformandosi ai criteri fissati dalle Sezioni Unite.
  • Le doglianze generiche, ripetitive o non specificamente motivate sul punto della quantificazione degli aumenti di pena o sull'assenza di riscontri sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione gli errori denunciati e i punti decisivi della motivazione da censurare.

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