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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22986/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale per due motivi principali. Primo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla revoca basata su due episodi contestati (un episodio del 24 novembre 2025 relativo alla compilazione di un CID dopo un sinistro e un episodio di furto): la difesa sostiene che non vi sia prova certa dell'autore del furto, che l'identificazione operata dai Carabinieri sia incerta e differita nel tempo, e che siano state trascurate circostanze alibi (accompagnamento di madre e sorella, attestazione pediatra, indisponibilità dell'autovettura). Secondo motivo: omissione di motivazione circa la decorrenza ex tunc della revoca; la difesa contesta che il Tribunale non avrebbe valutato complessivamente l'entità della violazione, l'osservanza delle prescrizioni durante il periodo di prova e la gravità soggettiva/oggettiva necessarie per disporre la decorrenza dalla data di inizio della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la revoca dell'affidamento in prova richiede una valutazione discrezionale basata su due presupposti (violazione e incompatibilità con la prosecuzione della prova) e che il Tribunale ha fornito motivazione puntuale e adeguata. In particolare la Corte ha ritenuto scientemente indicati elementi a sostegno della riconducibilità del tentato furto al ricorrente (identificazione dai fotogrammi, presenza dell'autovettura nel luogo del fatto, genericità delle dichiarazioni difensive), ha escluso valore decisivo dell'attestazione pediatrica e ha ritenuto congrua la valutazione della sussistenza del pericolo di recidiva. Ha anche ritenuto corretta la decorrenza ex tunc della revoca, motivata dal rifiuto del progetto di risocializzazione e dalla omogeneità della condotta al reato per cui sta scontando la pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354

    l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova

    La norma richiede due presupposti per la revoca: una violazione della legge o delle prescrizioni e l'incompatibilità concreta di tale comportamento con la prosecuzione dell'affidamento; non opera un automatismo tra violazione e revoca, spettando al giudice un potere discrezionale che deve essere adeguatamente motivato

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 1, Sent. n. 27711/2013 De Martino; Sez. 1, Sent. n. 3338/2023 Baro; Sez. 1, n. 104/2025 R.)

    La Corte afferma che il Tribunale di sorveglianza ha discrezionalità nella revoca ma deve motivare logicamente e adeguatamente; la revoca può fondarsi anche su fatti non definitivamente giudicati, purché venga svolto un giudizio incidentale e adeguatamente motivato circa l'incompatibilità con il percorso di prova

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova richiede sia la violazione di legge o delle prescrizioni sia la dimostrazione che tale comportamento sia incompatibile con la prosecuzione del programma di risocializzazione; non è automatico che ogni violazione determini la revoca
  • Il giudice dispone di un potere discrezionale di revoca, controllabile in Cassazione solo sul piano della logicità, adeguatezza e completezza della motivazione
  • Il Tribunale può ritenere idonei, ai fini della revoca, anche elementi probatori relativi a fatti non ancora definitivi in sede penale, purché l'apprezzamento sia adeguatamente motivato e collegato al rischio concreto di recidiva
  • La decorrenza ex tunc della revoca è ammissibile quando il comportamento del condannato dimostri fin dall'inizio la mancata adesione al programma di risocializzazione; il Tribunale deve spiegare perché la condotta giustifica tale efficacia retroattiva
  • In casi di contestazione dell'identificazione (es. riconoscimento da fotogrammi, dichiarazioni discordanti), la difesa deve proporre elementi concreti e probanti (alibi verificabile, documentazione, testimonianze affidabili) per mettere in crisi la valutazione del giudice di merito, che non è sostituibile con un diverso apprezzamento dei fatti in sede di legittimità

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