Sentenza n. 3492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione V) n. 5397 del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso per ottemperanza della sentenza civile di condanna al pagamento dell'indennità di specializzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Napoli che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondergli € 123.177,23, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento per l'indennità di specializzazione. Il TAR aveva respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto, sul presupposto che la sentenza civile fosse passata in giudicato il 7 marzo 2014 e che il pignoramento presso terzi notificato il 17 giugno 2014, essendo il procedimento esecutivo stato successivamente estinto, avesse prodotto soltanto effetti interruttivi istantanei. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c., illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, sostenendo che la rinuncia all'esecuzione fosse avvenuta a seguito del riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione, risultante dal verbale dell'udienza esecutiva e da una nota dell'8 maggio 2015; 2) ulteriore violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., contestando che i giudizi di appello e Cassazione fossero irrilevanti nei suoi confronti; 3) deducendo che anche la proposizione di una revocazione straordinaria da parte dell'Amministrazione confermasse indirettamente l'efficacia della sentenza e impedisse di ritenere estinto il credito per prescrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la sentenza civile non fosse passata in giudicato nei confronti dell'appellante già il 7 marzo 2014. Sebbene il medico non si fosse costituito nei giudizi di appello e Cassazione, il suo nominativo figurava tra le parti appellate e gli intimati e le impugnazioni dell'Amministrazione avevano investito anche la sua posizione. La situazione si è quindi consolidata soltanto con l'ordinanza della Corte di Cassazione del 19 maggio 2023. Prima di tale data la prescrizione non aveva iniziato a decorrere, in applicazione dell'art. 2945 c.c., sicché il ricorso per ottemperanza notificato nel giugno 2024 non era prescritto. Il giudice ha inoltre escluso che l'ordinanza cautelare del 4 marzo 2014 avesse ridotto definitivamente il credito, poiché tale misura aveva perso efficacia dopo la conferma della pronuncia di primo grado. La proposizione della revocazione straordinaria non impediva l'ottemperanza, non essendo stata sospesa l'esecutività della sentenza civile. È stato quindi dichiarato l'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di corrispondere all'appellante le somme riconosciute dalla sentenza civile. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Con ricorso ex art. 112 e segg. c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile di condanna.
art. 114, comma 1, c.p.a.
applicabile anche al diritto all'ottemperanza in virtù dell’art. 114 c. 1 c.p.a.
È richiamato dal giudice di primo grado in relazione alla disciplina dell'azione di ottemperanza e alla prescrizione del diritto azionato.
art. 2943 c.c.
È richiamato in relazione agli atti idonei a interrompere la prescrizione, oggetto dei motivi d'appello.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del diritto da parte dell'Amministrazione è dedotto come atto interruttivo della prescrizione; il giudice valorizza invece soprattutto il mancato decorso della prescrizione prima del consolidamento del giudicato.
art. 2945 c.c.
Il giudice afferma che, poiché la posizione dell'appellante è rimasta sub iudice nei successivi gradi, la prescrizione del diritto non aveva iniziato a decorrere prima della decisione della Corte di Cassazione del 19 maggio 2023.
art. 2946 c.c.
Il termine decennale di prescrizione è richiamato dal TAR, ma la sua decorrenza viene esclusa dal Consiglio di Stato fino al consolidamento del giudicato nei confronti dell'interessato.
art. 395, n. 1, c.p.c.
La proposizione di un ricorso per revocazione straordinaria non impedisce l'ottemperanza se l'esecutività della sentenza non è stata sospesa.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto all'esecuzione di una sentenza, il giudicato deve essersi formato nei confronti dello specifico titolare del diritto; non è sufficiente un'attestazione di cancelleria se gli atti dei successivi gradi di giudizio dimostrano che la sua posizione è stata comunque coinvolta nelle impugnazioni.
- Quando l'Amministrazione impugna una sentenza anche con riferimento alla posizione di uno specifico creditore, il fatto che quest'ultimo non si sia costituito nei gradi successivi non esclude che la sua posizione sia rimasta sub iudice e che il giudicato si consolidi soltanto con la decisione definitiva sull'impugnazione.
- La proposizione di un'impugnazione, compreso il ricorso per revocazione straordinaria, non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata quando non sia stata disposta la sospensione della sua esecutività.
- Un'ordinanza cautelare che sospenda parzialmente l'esecutività di una sentenza perde efficacia quando il giudizio si conclude con la conferma della pronuncia di primo grado; non può quindi ridurre stabilmente il credito riconosciuto dal titolo giudiziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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