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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35071/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il professionista aveva agito nei confronti della compagnia assicurativa per ottenere la differenza tra quanto già anticipato e il compenso ritenuto ancora dovuto per l’attività di perito liquidatore svolta in relazione a sinistri stradali. Sosteneva che il proprio compenso dovesse essere integrato mediante applicazione analogica delle tariffe a vacazione previste per i periti industriali, assumendo che le scritture prodotte dalla compagnia non esaurissero il diritto alle ulteriori prestazioni. La controversia nasceva però nell’ambito di un rapporto professionale ritenuto dai giudici di merito regolato da accordi unitari, con pluralità di azioni separate promosse per singoli sinistri. Il ricorso per cassazione conteneva quattro motivi: i primi due contestavano la declaratoria di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito; il terzo censurava la valutazione di inefficacia del disconoscimento di conformità delle scritture prodotte dalla compagnia, ritenuto generico dal Tribunale; il quarto deduceva che una scrittura del 2006 era stata validamente disconosciuta, che quella del 2010 era irrilevante perché successiva ai fatti e che, comunque, l’accordo non copriva le attività aggiuntive oggetto della pretesa, da liquidarsi separatamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo: il disconoscimento di conformità dei documenti era stato giudicato genericamente formulato, secondo un accertamento di merito coerente con il principio per cui il disconoscimento deve essere specifico; quanto alla scrittura del 2010, il ricorrente non ne aveva illustrato la decisività, mentre le ulteriori censure si risolvevano in una mera contrapposizione di merito senza indicare specifici errori logici o giuridici del Tribunale. Ha poi ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva, il frazionamento giudiziale di crediti derivanti da un rapporto unitario e fondati sul medesimo fatto costitutivo è consentito solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, qui non ravvisato. La Corte ha dunque confermato la declaratoria di improponibilità della domanda e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata come fonte dell’ulteriore contributo unificato dovuto in esito negativo del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via generale, nel contesto del riparto dell’onere probatorio, rispetto alla necessità di specifico disconoscimento documentale

  • art. 4090/2017 Sezioni Unite

    affermato il principio per cui il frazionamento di crediti derivanti dallo stesso rapporto e dallo stesso fatto costitutivo è ammissibile solo se il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata

Massime di principio

  • Il disconoscimento di conformità di un documento agli originali deve essere specifico, con puntuale indicazione del documento contestato; un disconoscimento generico può essere ritenuto inefficace.
  • Le domande aventi ad oggetto crediti distinti ma derivanti da un rapporto unitario possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in difetto, il frazionamento è abusivo.
  • Quando le pretese dipendono dallo stesso rapporto quadro e dal medesimo fatto costitutivo, il giudice può ravvisare l’abusivo frazionamento se la separazione delle azioni comporta duplicazione dell’attività istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del merito: occorre individuare specifici errori logici o giuridici della sentenza impugnata e confrontarsi con la ratio decidendi effettiva.
  • La deduzione di irrilevanza di un documento o di un fatto è inammissibile se non se ne illustra la decisività rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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