Sentenza del 06/07/2021 n. 3378 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Accertamento -- Prestazioni lavorative dei lavoratori - Società cooperative fittizie - Datore di lavoro apparente - Adempimenti fiscali - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento IRPEF relativo alla mancata effettuazione delle ritenute d'acconto sulle retribuzioni per prestatori di lavoro impiegati tramite società cooperative ritenute fittizie nell'ambito di contratti d'appalto. Si discute se i lavoratori fossero dipendenti delle cooperative (datore formale) o del soggetto utilizzatore effettivo in violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in presenza di società cooperative fittiziamente interposte e di violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, i prestatori di lavoro sono considerati alle dipendenze del soggetto interponente/effettivo utilizzatore della prestazione. Di conseguenza gli obblighi propri del datore di lavoro, compresi quelli fiscali come l'effettuazione delle ritenute d'acconto sulle retribuzioni, gravano sul soggetto utilizzatore effettivo. La decisione si conforma alla giurisprudenza di Cassazione richiamata (Cass. 13748/13, 3795/13, 2372/07, 22910/06).
Norme richiamate
d.lgs. 276/2003
L'art. 29 vieta l'interposizione fittizia: quando esiste interposizione fittizia tramite società cooperative, i lavoratori si considerano dipendenti dell'utilizzatore effettivo; ciò determina il trasferimento degli obblighi previsti per il datore di lavoro, compresi gli obblighi fiscali di sostituto d'imposta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. 13748/13, 3795/13, 2372/07, 22910/06
Le pronunce richiamate confermano il principio per cui, in caso di fittizia interposizione, la responsabilità per gli adempimenti contributivi e fiscali ricade sul soggetto utilizzatore effettivo, non sulle società interposte formalmente.
Massime di principio
- Se una cooperativa è fittizia o non esercita autonomia organizzativa, i lavoratori che presta risultano dipendenti dell'utilizzatore effettivo e non della cooperativa formale.
- Gli obblighi del datore di lavoro (contributivi e fiscali, incluse le ritenute IRPEF) spettano all'utilizzatore effettivo quando sussiste interposizione vietata dall'art. 29 d.lgs. 276/2003.
- Per evitare responsabilità, il committente/utilizzatore deve effettuare due diligence documentale sulle cooperative fornitrici: verifica dell'effettiva autonomia, organigrammi, buste paga, pagamenti contributivi e contratti di lavoro reali.
- In sede di contenzioso l'Amministrazione finanziaria può accertare la reale posizione dei lavoratori e addebitare all'utilizzatore le imposte non trattenute e gli eventuali relativi sanzioni e interessi.
- La presenza di fatture e contratti formali non è sufficiente se, nei fatti, il controllo e l'organizzazione del lavoro dimostrano l'impiego diretto da parte dell'utilizzatore: occorre valutare la realtà sostanziale oltre la forma.
- Chi intende ragionevolmente affidarsi a fornitori (cooperative) dovrebbe richiedere e conservare documentazione probatoria continuativa (pagamenti contributivi, cedolini, presenze) per difendersi da eventuali accertamenti.
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