Cassazione Penale, Sentenza n. 19639/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, delle condanne pronunciate dal Giudice dell'udienza preliminare di Velletri per plurime cessioni di stupefacenti. A capo 1) sono contestate cessioni di sostanze (cocaina) ritenute realizzate in concorso tra Spinelli, Nicoletti e Sgreccia, aggravate ai sensi dell'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990; a capo 2) è contestata (solo per Spinelli) una cessione di marijuana punita ai sensi del comma 4 dell'art. 73. Spinelli deduce: (i) errata qualificazione delle condotte alla luce delle modeste quantità e della scarsa prova circa il contesto organizzato; (ii) illegittima applicazione dell'aggravante del comma 6 in ragione di una sovrastima del ruolo di Nicoletti; (iii) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; (iv) difetto di motivazione sulla determinazione della pena e sul superamento del minimo edittale. Nicoletti deduce: (i) vizio di motivazione e violazione del principio di certezza oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari; (ii) errata esclusione della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73; (iii) omessa valutazione delle condizioni di salute ai fini delle attenuanti generiche; (iv) carenza di motivazione nella commisurazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi e, dunque, ha confermato le statuizioni di merito: le condanne a carico di Spinelli e Nicoletti per i fatti di cui al capo 1) (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) e, per Spinelli, per la cessione di marijuana (comma 4), nonché l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 6 per l'attività considerata unitaria e sistematica. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria fondata su intercettazioni, sequestri e osservazioni e ha escluso l'applicabilità del comma 5 come fattispecie attenuata. Ha inoltre ritenuto insussistenti i rilievi relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla motivazione sugli aumenti per continuazione, in quanto i gravami erano aspecifici rispetto alle valutazioni del primo giudice. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Le condotte di cessione sono state qualificate ai sensi del comma 1; la cessione di marijuana di cui al capo 2) è stata valutata ai sensi del comma 4. Il comma 6 (aggravante) è stato ritenuto applicabile perchè i giudici hanno ricostruito un'attività di detenzione e spaccio svolta in modo sistematico e inquadrata in una filiera con ruoli distinti (approvvigionamento e collocamento). Il comma 5 (ipotesi meno grave) è stato escluso alla luce dell'elevata offensività e della rilevanza economica dell'attività criminale.
codice penale, art. 81, comma ultimo (cpv)
Utilizzato per la determinazione del cumulo/effetto della posizione concorsuale e per il computo della pena in relazione alla continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sul diverso rilievo concorsuale dei due imputati.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Richiamato quale disposizione procedurale che consente le pronunce conseguenti all'inammissibilità dei ricorsi, comprese le statuizioni sulle spese e sulle somme dovute alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Intercettazioni, osservazioni e sequestri combinati possono costituire una base probatoria solida: quando gli elementi formano un quadro unitario e coerente, la Corte può ritenere provata l'esistenza di una filiera organizzata di spaccio anche se singole cessioni hanno modeste quantità.
- La qualificazione del reato (più grave vs. ipotesi meno grave) dipende dalla valutazione complessiva dell'offensività, della sistematicità e del giro d'affari: quantità non sempre determinanti se la condotta è inserita in un contesto strutturato.
- L'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 può essere applicata quando emerge un'attività unitaria con ruoli distinti (approvvigionamento, collocamento e ripartizione degli incassi), desumibile da intercettazioni e comportamenti concordati.
- La mera contestazione generica della motivazione di merito non è sufficiente in cassazione: i ricorsi devono articolare in modo specifico le incongruenze logiche e giuridiche rispetto alle argomentazioni del primo giudice, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede che l'appello metta in discussione puntualmente la valutazione discrezionale del giudice di merito; in mancanza di argomentazioni specifiche, la Corte di legittimità non annullerà la scelta motivazionale del giudice di merito.
- Sulle aumentazioni di pena per continuazione è richiesta motivazione puntuale solo se gli aumenti sono rilevanti o specificamente contestati; aumenti esigui e trattamento differenziato tra imputati possono non richiedere analisi dettagliate in cassazione se la motivazione di merito è comprensibile.
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