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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19639/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, delle condanne pronunciate dal Giudice dell'udienza preliminare di Velletri per plurime cessioni di stupefacenti. A capo 1) sono contestate cessioni di sostanze (cocaina) ritenute realizzate in concorso tra Spinelli, Nicoletti e Sgreccia, aggravate ai sensi dell'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990; a capo 2) è contestata (solo per Spinelli) una cessione di marijuana punita ai sensi del comma 4 dell'art. 73. Spinelli deduce: (i) errata qualificazione delle condotte alla luce delle modeste quantità e della scarsa prova circa il contesto organizzato; (ii) illegittima applicazione dell'aggravante del comma 6 in ragione di una sovrastima del ruolo di Nicoletti; (iii) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; (iv) difetto di motivazione sulla determinazione della pena e sul superamento del minimo edittale. Nicoletti deduce: (i) vizio di motivazione e violazione del principio di certezza oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione delle intercettazioni e degli altri elementi indiziari; (ii) errata esclusione della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73; (iii) omessa valutazione delle condizioni di salute ai fini delle attenuanti generiche; (iv) carenza di motivazione nella commisurazione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi e, dunque, ha confermato le statuizioni di merito: le condanne a carico di Spinelli e Nicoletti per i fatti di cui al capo 1) (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) e, per Spinelli, per la cessione di marijuana (comma 4), nonché l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 6 per l'attività considerata unitaria e sistematica. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria fondata su intercettazioni, sequestri e osservazioni e ha escluso l'applicabilità del comma 5 come fattispecie attenuata. Ha inoltre ritenuto insussistenti i rilievi relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla motivazione sugli aumenti per continuazione, in quanto i gravami erano aspecifici rispetto alle valutazioni del primo giudice. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Le condotte di cessione sono state qualificate ai sensi del comma 1; la cessione di marijuana di cui al capo 2) è stata valutata ai sensi del comma 4. Il comma 6 (aggravante) è stato ritenuto applicabile perchè i giudici hanno ricostruito un'attività di detenzione e spaccio svolta in modo sistematico e inquadrata in una filiera con ruoli distinti (approvvigionamento e collocamento). Il comma 5 (ipotesi meno grave) è stato escluso alla luce dell'elevata offensività e della rilevanza economica dell'attività criminale.

  • codice penale, art. 81, comma ultimo (cpv)

    Utilizzato per la determinazione del cumulo/effetto della posizione concorsuale e per il computo della pena in relazione alla continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sul diverso rilievo concorsuale dei due imputati.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Richiamato quale disposizione procedurale che consente le pronunce conseguenti all'inammissibilità dei ricorsi, comprese le statuizioni sulle spese e sulle somme dovute alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Intercettazioni, osservazioni e sequestri combinati possono costituire una base probatoria solida: quando gli elementi formano un quadro unitario e coerente, la Corte può ritenere provata l'esistenza di una filiera organizzata di spaccio anche se singole cessioni hanno modeste quantità.
  • La qualificazione del reato (più grave vs. ipotesi meno grave) dipende dalla valutazione complessiva dell'offensività, della sistematicità e del giro d'affari: quantità non sempre determinanti se la condotta è inserita in un contesto strutturato.
  • L'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 può essere applicata quando emerge un'attività unitaria con ruoli distinti (approvvigionamento, collocamento e ripartizione degli incassi), desumibile da intercettazioni e comportamenti concordati.
  • La mera contestazione generica della motivazione di merito non è sufficiente in cassazione: i ricorsi devono articolare in modo specifico le incongruenze logiche e giuridiche rispetto alle argomentazioni del primo giudice, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede che l'appello metta in discussione puntualmente la valutazione discrezionale del giudice di merito; in mancanza di argomentazioni specifiche, la Corte di legittimità non annullerà la scelta motivazionale del giudice di merito.
  • Sulle aumentazioni di pena per continuazione è richiesta motivazione puntuale solo se gli aumenti sono rilevanti o specificamente contestati; aumenti esigui e trattamento differenziato tra imputati possono non richiedere analisi dettagliate in cassazione se la motivazione di merito è comprensibile.

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