Sentenza n. 492/2026 - Torino, Sezione 3
per - ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1017/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 17/04/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per CATALDO GIUSI dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; b) per CELESTINO DELIA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, c) per COSTA STEFANIA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; d) per EWEISS GANNAT FADL MAHMOUD ALY: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2023/2024, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00; e) per LENTINI CHIARA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00; f) per MANCINI GIORGIA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, g) per RUSSO ALESSANDRO: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, h) per STEFANIA TRENTINO: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00, - nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1017/2024, relativa al riconoscimento del beneficio economico annuale sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti e il ricorrente hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1017/2024, mediante l'accredito di un beneficio di 500 euro annui sulla carta elettronica del docente per le annualità spettanti, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Prima della camera di consiglio, il difensore ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto le somme dovute a sette beneficiari. Per una ricorrente, invece, è stata denunciata la parziale esecuzione del titolo, con mancato pagamento dell'annualità 2023/2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei sette beneficiari per i quali il Ministero aveva provveduto al pagamento, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alla ricorrente per la quale permaneva l'inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino corrispondendo le somme relative all'annualità 2023/2024 entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'eventuale esecuzione sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.300 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale, poiché l'esecuzione del titolo era intervenuta solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice ha ordinato all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo giudiziale e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente ai beneficiari ai quali il Ministero aveva corrisposto le somme dovute.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il titolo giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso, la materia del contendere può essere dichiarata cessata limitatamente alle posizioni individuali effettivamente soddisfatte.
- Se l'esecuzione del giudicato è solo parziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere gli adempimenti residui entro un termine espressamente fissato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'esecuzione tardiva o parziale del titolo giudiziale, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
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