Cassazione Penale, Sentenza n. 14626/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. Decisione emessa il 19/01/2022; pertanto non è stata ulteriormente esaminata nel merito la restante doglianza relativa alla nullità, al nesso causale o all'entità della pena.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Donati impugna la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), censurando: 1) la mancata pronuncia di nullità del decreto penale di condanna per assenza dell'avviso sull'opportunità di chiedere la messa alla prova (art. 464-bis e ss. c.p.p.), deducendo che la nullità avrebbe avuto effetto sulla misura sanzionatoria; 2) in subordine prospetta questione di legittimità costituzionale di art. 464 c.4 c.p.p. per non consentire al giudice di conservare la "premialità" riconosciuta dal P.M.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione circa il nesso di causalità tra stato di ebbrezza e sinistro, lamentando l'omessa valutazione dell'eventuale ebbrezza della conducente dell'altro veicolo (richiesta di approfondimento ex art. 507 c.p.p.) e delle condizioni atmosferiche e del manto stradale, per escludere l'aggravante di avere provocato un sinistro e consentire l'accesso ai lavori di pubblica utilità (art. 186 c.9-bis C.d.S.); 4) eccessività della pena oltre il minimo edittale senza adeguata motivazione. Infine deduce l'estinzione del reato per prescrizione essendo il fatto del 24/12/2015.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
commi 2, lett. c), comma 2-bis, comma 9-bis
Norma incriminatrice sulla guida in stato di ebbrezza; nel caso è stata applicata la fattispecie per guida con tasso alcolemico elevato e discussa l'eventuale esclusione dell'aggravante di aver provocato un sinistro (rilevante per accesso a misure alternative come lavori di pubblica utilità).
art. 464-bis e ss. c.p.p.
Disciplina della messa alla prova; il ricorrente lamenta l'assenza dell'avviso nel decreto penale, e quindi una possibile nullità formale del decreto stesso.
art. 461 c.p.p.
Regola l'opposizione al decreto penale: la nullità dedotta con l'opposizione può comportare la perdita della premialità connessa al decreto penale di condanna.
art. 464, comma 4 c.p.p.
Dispositivo cui il ricorrente propone una questione di legittimità costituzionale perché non prevederebbe che il giudice, al termine dell'opposizione, possa applicare una pena che tenga conto della premialità riconosciuta col decreto penale.
art. 507 c.p.p.
Norma che disciplina l'accertamento tecnico nel processo penale; il ricorrente chiedeva approfondimenti sulle condizioni di ebbrezza dell'altra conducente attraverso gli idonei accertamenti istruttori.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sul decorso e sull'interruzione della prescrizione: la Cassazione ha ritenuto estinto il reato per prescrizione sulla base della data del fatto (24/12/2015) e degli ulteriori elementi di calcolo del termine prescrizionale.
art. 178 c.p.p.
Riferimento alla nullità per assenza di formalità previste; il ricorrente invocava l'inosservanza dell'art. 178 lett. c) per ottenere la dichiarazione di nullità del decreto penale privo dell'avviso.
art. 546, comma 2 c.p.p.
Disposizione relativa alla sottoscrizione del provvedimento di Corte di Cassazione quando il Presidente è impedito; menzionata nella sentenza per la firma del provvedimento.
Massime di principio
- La mancata indicazione, nel decreto penale di condanna, dell'avviso sulla possibilità di chiedere la messa alla prova può dar luogo a eccezione di nullità; tuttavia se tale eccezione è proposta con opposizione al decreto penale, si corre il rischio di perdere i vantaggi premiali connessi al decreto stesso.
- Se il ricorso solleva questioni formali non manifestamente infondate (es. vizi del decreto penale), la Cassazione può disporre accertamenti sulla prescrizione: se il reato è estinto per prescrizione la sentenza di merito va annullata senza rinvio e il processo si estingue senza approfondire le ulteriori doglianze di merito.
- Sulle questioni di nesso causale tra stato di ebbrezza e sinistro, il giudice del merito deve motivare adeguatamente e valutare elementi istruttori (anche eventuali accertamenti sull'altra parte, condizioni atmosferiche e del manto stradale); la semplice affermazione tautologica del nesso può essere impugnata per vizio di motivazione.
- Per ottenere misure alternative (es. lavori di pubblica utilità ex art. 186 c.9-bis C.d.S.) è cruciale che non sussista l'aggravante di avere provocato un sinistro; l'accertamento di tale circostanza richiede valutazione dettagliata degli elementi di causa del sinistro.
- Le contestazioni sull'entità della pena (aumenti rispetto al minimo edittale) richiedono una motivazione specifica e non meramente formulaica: in assenza di adeguata motivazione la decisione è vulnerabile in sede di impugnazione.
- Sempre verificare i termini prescrizionali con attenzione alle date dei fatti, alle notifiche e ad eventuali sospensioni/interruzioni: se operativa, la prescrizione estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza senza rinvio.
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