Sentenza n. 1522/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento con il quale il Prefetto di -OMISSIS- in data 17 novembre 2025 ha rigettato l’istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 presentata dal ricorrente in data 4 settembre 2025, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato accesso alle misure di accoglienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nell’agosto 2025, aveva manifestato il 4 settembre 2025 la volontà di chiedere la protezione internazionale, dichiarando il proprio stato di indigenza, e si era successivamente recato presso la Questura per formalizzare la domanda mediante il modello C3. In assenza di accoglienza e dopo avere dormito presso ripari di fortuna, aveva diffidato la Prefettura a disporre con urgenza la presa in carico. Con provvedimento del 17 novembre 2025, la Prefettura aveva respinto l’istanza ritenendo ostativa la precedente presentazione di una domanda di protezione internazionale presso un altro Stato membro dell’Unione europea, richiamando l’esclusione prevista per le domande reiterate e per chi abbia già ottenuto protezione da altro Stato. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione del d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE, sostenendo di avere diritto alle condizioni materiali di accoglienza dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione sino alla conclusione del procedimento, anche in pendenza di verifiche ai sensi del regolamento Dublino III e anche in caso di precedente domanda presentata in altro Stato membro. Ha inoltre dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare soluzioni temporanee anche in caso di indisponibilità di posti. In subordine ha dedotto la violazione di disposizioni costituzionali, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 43 del d.lgs. n. 142/2015. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata erogazione dell’accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato il diniego. Ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, il diritto alle condizioni materiali di accoglienza sorge dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e permane per la durata del procedimento, quando il richiedente sia indigente. La precedente presentazione di una domanda in altro Stato membro e l’eventuale pendenza della procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del regolamento Dublino III non escludono il diritto all’accoglienza sino all’effettivo trasferimento nello Stato competente. L’art. 23, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 142/2015 riguarda esclusivamente la diversa ipotesi della domanda reiterata disciplinata dall’art. 29 del d.lgs. n. 25/2008 e non è applicabile alla precedente domanda presentata in un diverso Stato membro. Neppure l’indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie giustifica il diniego, poiché l’Amministrazione deve individuare soluzioni temporanee o provvisorie idonee ad assicurare i livelli minimi di assistenza, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015. Il secondo motivo è stato assorbito. La domanda risarcitoria è stata accolta parzialmente: il TAR ha riconosciuto la responsabilità dell’Amministrazione e il danno patrimoniale derivante dalla mancata percezione del pocket money e delle ulteriori utilità economiche connesse all’accoglienza, liquidandolo in euro 2,50 per ogni giorno dal 4 settembre 2025 fino all’effettiva collocazione in un centro o struttura temporanea idonea, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. È stato invece respinto il danno non patrimoniale per mancata allegazione e prova concreta del pregiudizio e del relativo ammontare; la lesione di un diritto inviolabile non determina un danno non patrimoniale in re ipsa. Nessuna statuizione sulle spese di lite è stata adottata, mentre è stato liquidato il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 17 direttiva 2013/33/UE
impone agli Stati membri di garantire ai richiedenti l’accesso alle condizioni materiali di accoglienza dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
Il diritto alle condizioni materiali di accoglienza sorge dal momento in cui il richiedente manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
La manifestazione della volontà di chiedere protezione, accompagnata dallo stato di indigenza, costituisce il momento iniziale dell’applicazione delle misure di accoglienza.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
tali misure siano assicurate per tutta la durata del procedimento di esame della domanda
L’accoglienza deve essere garantita per la durata del procedimento di esame della domanda.
art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 142/2015
riguarda la diversa ipotesi della domanda reiterata ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 25 del 2008
L’esclusione dalle misure di accoglienza per domanda reiterata presuppone la riproposizione della medesima domanda nei casi disciplinati dall’art. 29 del d.lgs. n. 25/2008 e non si applica alla precedente domanda presentata in un diverso Stato membro.
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
impone ... di individuare, ove necessario, soluzioni temporanee o provvisorie idonee ad assicurare comunque i livelli minimi di assistenza
Le difficoltà organizzative o l’indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non esonerano l’Amministrazione dall’assicurare l’accoglienza mediante soluzioni temporanee o provvisorie.
regolamento (UE) n. 604/2013
procedura tesa ad individuare lo Stato competente all’esame della domanda
La pendenza della procedura Dublino non priva il richiedente delle condizioni materiali di accoglienza nello Stato in cui si trova fino all’effettivo trasferimento.
art. 63, comma 1, c.p.a.
onere di allegazione e prova
Il danneggiato deve allegare e provare gli elementi rilevanti per la domanda risarcitoria.
art. 64, comma 1, c.p.a.
onere di allegazione e prova
La domanda di risarcimento richiede la prova del danno e del relativo ammontare.
art. 2697, comma 1, c.c.
Chi pretende il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, compreso il danno non patrimoniale.
Massime di principio
- Il richiedente protezione internazionale che abbia manifestato la volontà di presentare domanda e versi in stato di indigenza ha diritto alle condizioni materiali di accoglienza dal momento di tale manifestazione e per tutta la durata del procedimento di esame della domanda.
- La precedente presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro e la pendenza della procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del regolamento Dublino III non escludono, sino all’effettivo trasferimento, il diritto del richiedente all’accoglienza nello Stato in cui si trova.
- L’esclusione dalle misure di accoglienza prevista per la domanda reiterata presuppone la riproposizione della medesima domanda nei casi disciplinati dalla normativa nazionale e non è applicabile per il solo fatto che il richiedente abbia presentato una precedente domanda in un diverso Stato membro dell’Unione europea.
- L’indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non giustifica il diniego dell’accoglienza: l’Amministrazione deve individuare, ove necessario, soluzioni temporanee o provvisorie idonee ad assicurare i livelli minimi di assistenza previsti dalla legge.
- Il danno patrimoniale derivante dall’illegittima esclusione dall’accoglienza può essere liquidato in relazione alle utilità economiche non percepite, ove risultino provati l’illegittimità della condotta amministrativa, la colpa, il danno e il nesso causale.
- La lesione di un diritto inviolabile non determina di per sé un danno non patrimoniale risarcibile: il pregiudizio deve essere concretamente allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, e la liquidazione equitativa non può supplire alla totale carenza di prova.
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