Ordinanza n. 948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 523 del 19 febbraio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di affidamento identificata dal CIG B6DECB757E
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante, in proprio e quale mandataria di un costituendo RTI, ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti della procedura di affidamento. Ha dedotto, in sede cautelare, la necessità di consentire la prosecuzione dell’esecuzione dell’appalto da parte del gestore uscente, rappresentando come pregiudizi il possibile consolidamento dell’aggiudicazione conseguente all’acquisto degli automezzi da parte dell’aggiudicataria e il cosiddetto “doppio passaggio” dei lavoratori dalla precedente alla nuova impresa e, in caso di esito favorevole del ricorso di primo grado, nuovamente alla precedente. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la complessità delle censure formulate richiede l’approfondimento proprio della fase di merito, già fissata dal TAR per il 20 maggio 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Nella delibazione propria della fase cautelare ha ritenuto non irreparabili i pregiudizi prospettati. L’acquisto degli automezzi da parte dell’aggiudicataria non determina, di per sé, un consolidamento giuridico dell’aggiudicazione. Il passaggio dei lavoratori tra il gestore uscente e l’aggiudicataria, con eventuale successivo ritorno in caso di accoglimento del ricorso di primo grado, non integra un pregiudizio irreparabile, poiché dimostra la reversibilità della situazione ed è assistito dalle garanzie legali previste per la successione di operatori economici nella gestione dell’appalto. Il bilanciamento delle posizioni contrapposte è stato inoltre orientato dalla durata del servizio, ritenuta compatibile con un’eventuale sostituzione del gestore anche nel corso dell’esecuzione, qualora il ricorso di primo grado fosse accolto. La società appellante è stata condannata alla rifusione delle spese dell’appello cautelare, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
La disposizione disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato esaminato e respinto.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure presentano particolare complessità e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rimettere la verifica al giudizio di merito già fissato, negando la misura cautelare ove non ricorrano pregiudizi irreparabili.
- L’acquisto di beni strumentali da parte dell’aggiudicatario, considerato isolatamente, non determina un consolidamento giuridico dell’aggiudicazione tale da rendere irreversibile la situazione cautelare.
- Il passaggio dei lavoratori tra operatori economici successivi nella gestione di un appalto non costituisce, di per sé, un pregiudizio irreparabile quando la successione sia assistita dalle garanzie legali previste dall’ordinamento e la situazione risulti reversibile.
- Nel bilanciamento cautelare, la durata residua del servizio può assumere rilievo per escludere l’irreparabilità del danno, quando consenta l’eventuale sostituzione del gestore durante l’esecuzione in caso di successivo accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 567/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 568/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 569/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 573/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 539/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 1648/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →