Cassazione Penale, Sentenza n. 37662/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che la doglianza non denunci un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti interni, ma un diverso apprezzamento probatorio (errore di giudizio) non rimediabile con l'istituto di cui all'art. 625-bis. Il ricorso è stato considerato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.: dedotta esistenza di un "errore di fatto" nella sentenza della Corte di cassazione relativo alla percezione delle videoriprese. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe considerato solo la porzione dei filmati dalle 01:57 in poi (dove si vede solo il teste Di Pietro) omettendo la porzione in cui Andrea Pace e Di Pietro escono dal pub e si siedono sui gradini; da ciò deriverebbe che Pace non avrebbe rientrato nel locale prima della discussione con Caruso, confermando la versione del ricorrente (che Pace lo avrebbe seguito dentro il locale e lo avrebbe aggredito) e incidendo sulla valutazione dell'aggravante dei futili motivi.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
"errore materiale e errore di fatto" come motivi di possibile ricorso straordinario
Il dispositivo è stato interpretato come limitato agli errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non consente il riesame della valutazione probatoria o degli errori di giudizio nelle argomentazioni della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammissibile solo per svisti o equivoci nella percezione degli atti del giudizio di legittimità, non per divergenze sulla valutazione delle prove.
- Per ottenere accoglimento occorre dimostrare che il giudice di legittimità ha letteralmente omesso o frainteso elementi documentali rilevanti (es. porzioni specifiche di videoregistrazioni) e che tale errore ha inciso sulla decisione.
- Le contestazioni inerenti alla credibilità dei testi o alla valutazione complessiva dei filmati sono normalmente ricadenti nella valutazione di merito e non sindacabili con questo rimedio.
- Quando si impugna una aggravante (es. futili motivi), bisogna collegare chiaramente il presunto errore percettivo a una diversa ricostruzione fattuale che avrebbe inevitabilmente mutato l'esito della sentenza.
- Se l'obiettivo è rimettere in discussione la valutazione probatoria, è opportuno ricercare mezzi processuali diversi o produrre elementi di prova nuovi ove consentito, poiché il rimedio per errore di fatto non è strumento per il riesame generale della prova.
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