Cassazione Civile, Ordinanza n. 23350/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un’intimazione di pagamento emessa in via di riscossione provvisoria ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, fondata su una precedente sentenza di appello che aveva confermato un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2011. La società originariamente accertata era stata cancellata dal registro delle imprese. Nel giudizio di merito la corte tributaria aveva ritenuto dovute le imposte ma non le sanzioni, affermando che, per effetto dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative non si trasmettessero a soci e liquidatore. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992: secondo la ricorrente, la questione della debenza delle sanzioni era già stata definita con giudicato in un separato giudizio di legittimità relativo alla sentenza presupposta, poi divenuta definitiva, sicché il giudice del presente processo non avrebbe potuto pronunciarsi nuovamente sulla responsabilità solidale dei soci, violando il ne bis in idem. Il resistente ha eccepito inammissibilità del ricorso per asserita conformità alla giurisprudenza, per preteso riesame di fatto e per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, osservando che il motivo non mirava a una nuova valutazione della trasmissibilità delle sanzioni in astratto, ma a censurare la sentenza d’appello per aver deciso una questione già coperta da giudicato e quindi preclusa nel giudizio a valle sull’intimazione di pagamento. La Corte ha rilevato che la sentenza presupposta, confermativa della debenza di tributi e sanzioni, era divenuta definitiva a seguito del rigetto del relativo ricorso per cassazione; pertanto, nel presente giudizio avente ad oggetto l’atto di riscossione emesso ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, potevano essere esaminati soltanto vizi propri dell’intimazione, e non nuovamente questioni di merito come l’intrasmissibilità delle sanzioni ai soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice d’appello.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
L’intimazione di pagamento era fondata su iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di processo; il giudizio successivo su tale atto non può rimettere in discussione il merito della pretesa già definita, ma solo i vizi propri dell’atto di riscossione.
art. 360-bis c.p.c.
Le eccezioni di inammissibilità fondate su tale norma sono state ritenute infondate, poiché il ricorso poneva una questione di preclusione processuale e non un mero contrasto con giurisprudenza consolidata.
art. 366 c.p.c.
La Corte ha ritenuto il ricorso specifico e autosufficiente perché indicava con precisione i fatti e gli atti posti a base della censura.
art. 2909 c.c.
È stato richiamato per affermare che sul merito delle pretese fiscali, tributi e sanzioni, si era formato giudicato sostanziale, preclusivo di ulteriori discussioni nel giudizio successivo.
Massime di principio
- Quando un atto di riscossione è emesso in esecuzione di una sentenza presupposta ormai definitiva, il giudizio contro tale atto non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito della pretesa fiscale già coperto da giudicato.
- Nel processo tributario relativo alla riscossione ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, il sindacato del giudice successivo è limitato ai vizi propri dell’atto di riscossione, come difetti di notificazione o sottoscrizione, e non può estendersi a questioni già definitivamente decise a monte.
- La deduzione del giudicato preclusivo costituisce censura di diritto ammissibile anche in cassazione, se il ricorso individua in modo puntuale l’atto presupposto, il rapporto tra i giudizi e la questione già definita.
- Non integra di per sé inammissibilità per mancanza di autosufficienza il ricorso che indichi chiaramente gli elementi fattuali e processuali necessari a comprendere la preclusione dedotta.
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