Cassazione Civile, Ordinanza n. 04278/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medici)
La controversia
La lite riguarda la domanda di risarcimento del danno proposta da alcuni medici, iscritti a scuole di specializzazione dopo la laurea in medicina, per la mancata percezione di una remunerazione adeguata durante la frequenza dei corsi, in conseguenza della tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE. Il Tribunale aveva rigettato le domande, in parte per prescrizione e in parte per infondatezza; la Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione e liquidato il danno nella misura di lire 13 milioni per ciascun anno di specializzazione, a decorrere dal 1° gennaio 1983. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha sostenuto che il diritto al risarcimento non spettasse a chi si era iscritto alla scuola prima dell’anno accademico 1982-1983, neppure per il periodo successivo al 1° gennaio 1983. Con ricorso incidentale alcuni medici hanno contestato la base di liquidazione del danno, sostenendo che dovesse applicarsi il più elevato importo previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, anziché la misura di lire 13 milioni annui fissata dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della Presidenza del Consiglio, ritenendo infondata la censura sull’an spettante anche ai medici iscritti prima dell’anno accademico 1982-1983 ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e delle Sezioni Unite. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei medici sulla quantificazione del danno, perché contrastava con orientamento consolidato secondo cui i medici iscritti prima dell’anno accademico 2006-2007 restano soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991 e non a quella del d.lgs. n. 368 del 1999. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
Direttiva 75/362/CEE
VII Considerando; VIII Considerando
La direttiva mirava al reciproco riconoscimento dei diplomi di medico specialista, non all’armonizzazione materiale di tutte le formazioni né alla definizione della misura dell’adeguata remunerazione.
Direttiva 75/363/CEE
Unitamente alla direttiva 75/362/CEE e alla successiva direttiva 82/76/CEE, imponeva agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
Per le formazioni iniziate anche prima della sua entrata in vigore, l’obbligo di remunerazione adeguata opera dal 1° gennaio 1983, termine di trasposizione della direttiva.
L. 8 agosto 1991, n. 257
È indicata come prima attuazione tardiva e parziale delle direttive in materia di specializzazione medica.
d.lgs. n. 257 del 1991
Costituisce la disciplina applicabile ai medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni antecedenti all’efficacia della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999; è il parametro economico e ordinamentale richiamato dalla giurisprudenza consolidata per gli iscritti anteriori al 2006-2007.
art. 11 della L. n. 370 del 1999
È la base di liquidazione utilizzata dalla Corte d’appello per quantificare il risarcimento in lire 13 milioni per anno di specializzazione.
art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999
La disciplina del trattamento economico da esso prevista si applica, per ripetuti differimenti, solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007.
Direttiva 93/16/CEE
Non introduce un nuovo e ulteriore obbligo quanto alla misura della borsa di studio spettante ai medici specializzandi.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché il motivo si poneva contro un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
La giurisprudenza richiamata ritiene i principi applicati conformi al diritto a un equo processo.
Massime di principio
- Chi si sia iscritto a una scuola di specializzazione medica prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE può comunque vantare il diritto al risarcimento per l’inadempimento statale, ma limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al completamento della formazione.
- La direttiva europea sul coordinamento della formazione dei medici specialisti non impone agli Stati membri di uniformare in modo materiale tutti gli aspetti economici della formazione, né fissa direttamente la misura dell’adeguata remunerazione.
- In materia di medici specializzandi, la disciplina economica introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo agli iscritti a partire dall’anno accademico 2006-2007, mentre per gli iscritti precedenti continua a valere la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti idonei a superarlo.
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