Sentenza n. 2002/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime, precisazione dei relativi termini e avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato gli atti comunali adottati nel 2023, nel 2024 e nel 2025, relativi alla rideterminazione e al differimento delle scadenze delle concessioni demaniali marittime e all’avvio delle procedure di gara. Ha sostenuto che il proprio rapporto concessorio, sorto prima del 7 dicembre 2000 e qualificabile come pluriennale e di durata indefinita, non fosse assoggettato ai principi europei di trasparenza e parità di trattamento, alla direttiva 2006/123/CE, all’art. 3 della legge n. 118/2022 e ai principi dell’Adunanza Plenaria. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che il Comune fosse condannato a rilasciare titoli concessori con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità. Ha formulato richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure, le domande di rilascio dei titoli concessori o le richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale. La decisione si fonda sulle dichiarazioni della ricorrente, che ha attestato il venir meno dell’interesse alla decisione, e del Comune, che ha preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Considerato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, con l’effetto che può essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità, ritenendo il Collegio che le spese di giudizio possano essere compensate, stante la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia;
Il venir meno sopravvenuto dell’interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
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